Di seguito un documentario riguardante case ecologiche !
giovedì 4 novembre 2010
mercoledì 27 ottobre 2010
martedì 6 luglio 2010
EcoMafia ... Cos'è?

La parola ecomafia è un neologismo coniato da Legambiente per indicare le organizzazioni criminali che commettono reati arrecanti danni all'ambiente.
In particolare sono generalmente definite ecomafie le associazioni criminali dedite al traffico e smaltimento illegale di rifiuti e all'abusivismo edilizio di larga scala. Anche attività quali l'escavazione abusiva, il traffico di animali esotici, il saccheggio dei beni archeologici e l'allevamento di animali da combattimento possono essere considerate in questo modo.
Secondo il rapporto Ecomafia 2007 di Legambiente[1], il giro d'affari sarebbe stimabile in circa 23 miliardi di euro all'anno. Le regioni ove si registrano il maggior numero di reati ambientali sono nell'ordine Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, le stesse in cui sono presenti le principali organizzazioni mafiose italiane.
sabato 19 giugno 2010
Alternative energy for dummies !
Da:
http://www.byoblu.com/energia
Ce l'hai un tetto? Questo tetto ha per caso un'esposizione tra sud-ovest e sud-est? Ci picchia il sole tutto il giorno?
Se hai risposto sempre sì: bene, questo video è per te. Altrimenti non essere egoista: fallo vedere ai tuoi amici.
Oggi aiutare l'ambiente realizzando javascript:void(0)anche un piccolo guadagno si può. Basta installare un impianto fotovoltaico e usufruire degli incentivi statali previsti dal nuovo Conto Energia.
Dieci minuti per imparare tutto.
http://www.byoblu.com/energia
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martedì 4 maggio 2010
Eco Button, Risparmiare energia con un click !

Sembra incredibile ma questo pulsantino da collegare al pc è una semplice invenzione potenzialmente in grado di far risparmiare una enorme quantità di energia.
Consente, infatti, di mettere immediatamente il pc in modalità "risparmio energetico" in una frazione di secondo, semplicemente premendolo. Una piccola accortezza che dovrebbe far risparmiare fino i 135 kg di emissioni di Co2 e tra i 40 ed i 60 euro di energia l'anno per ogni singolo pc ad uso domestico. ( E' possibile calcolare con più precisione il potenziale risparmio col calcolatore presente sul sito dell'Eco-button . Sempre sul sito è possibile acquistarlo.)
Questo pulsante "green" ha vinto l'anno scorso il "Promotional Gift Awards" di Colonia, Germania; il "Most Innovative Green Product Award" di Orlando, USA; il "British Promotional Merchandise Association Award" di Londra per essere , ancora una volta, il 'Most Innovative Green Product'.
Una piccola, grande e superpremiata eco-invenzione!
http://www.eco-button.com
Computer e CO2 ...

International — Apple, Facebook e più in generale il 'cloud computing' – la nuvola delle tecnologie informatiche disponibili online - non aiuteranno a combattere i cambiamenti climatici. Anzi. I giganti dell'IT stanno costruendo data center che saranno alimentati principalmente da centrali a carbone. È la denuncia del nuovo rapporto "Make IT Green".
La quintessenza del 'cloud computing' come l'iPad di Apple - che consente l'accesso a social network e streaming video - può innalzare l'impatto ambientale dell'Information Technology più di quanto stimato in precedenza.
All'attuale tasso di crescita stimiamo che i data center e le reti di telecomunicazione consumeranno quasi duemila miliardi di kilowattora di elettricità nel 2020. È oltre il triplo del loro consumo attuale e più del consumo elettrico di Francia, Germania, Canada e Brasile messi insieme.
Facebook, il colosso dei social-network, per esempio ha costruito un gigantesco data center a Prineville, nell'Oregon, optando per l'altamente inquinante carbone. Per far crscere la protesta si può aderire al gruppo Facebook "Vogliamo che Facebook utilizzi il 100 per 100 di energia rinnovabile". Meglio Yahoo che per il suo nuovo server costruito a Buffalo, nello stato di New York, ha scelto di impiegare anche energia idroelettrica.
L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è la costruzione di ulteriori infrastrutture per il 'cloud computing' in luoghi dove farebbero crescere la domanda di energia sporca, a carbone. Invitiamo le internet company a scegliere più accuratamente dove costruire e a fare pressione sui governi per l'adozione di energia pulita.
mercoledì 28 aprile 2010
martedì 27 aprile 2010
Energia nucleare, pro e contro

Ci sono argomenti pro e contro l'energia nucleare. Una valutazione razionale non gioca a suo favore, esistono fonti energetiche meno costose e meno problematiche.
Con una certa regolarità salta fuori la voglia di energia nucleare: risolverebbe il pericolo "blackout", renderebbe il paese meno dipendente da importazioni di petrolio e carbone, potrebbe far scendere il prezzo dell'elettricità, le centrali nucleari, se gestite in maniera corretta, non sono inquinanti e meno pericolose delle grandi dighe. Questi gli argomenti.
Nella realtà sorgono tanti intoppi: dalla progettazione all'avvio di un nuovo impianto nucleare passano sette/otto anni, il tempo che ci vorrebbe per trovare un sito adatto e non contestato dagli abitanti resta un interrogativo. Quindi niente soluzione tempestosa dei problemi attuali. I costi di un nuovo impianto nucleare sono molto alti, per quello che sta sorgendo in Finlandia si parla di tre miliardi di Euro. Molto costoso e completamente irrisolto il problema delle scorie. Cosa farne, dove metterli? Un nuovo decreto legge permette l'esportazione, ma gli altri paesi hanno gli stessi problemi e per legge non importano più scorie. Se, inoltre, si considerano i sussidi che hanno ricevuto le imprese per ricerca e sviluppo nel campo dell'energia nucleare, questa tecnologia è da considerare molto cara: nell'ultimo programma quadro per la ricerca europea, le nucleari hanno ricevuto più di 1,2 miliardi di euro, mentre le energie rinnovabili solo 390 milioni di euro. A questo ci sono da aggiungere i prestiti stanziati nel quadro del trattato Euratom, per un totale di 3,2 miliardi di euro dal 1977, fa i conti Greenpeace.
Questi aiuti sono andati a scapito delle fonti rinnovabili, come il solare che nel paese del sole stenta a decollare. Lo stesso vale per l'eolico. Ambedue queste tecnologie hanno un loro impatto sull'ambiente, ma è un'impatto prevedibile, calcolabile e meno costoso del nucleare. Le fonti, sole e vento, sono inesauribili, investendo nella ricerca e migliorando le tecnologie si può aumentare la resa e diminuire l'impatto ambientale. Si pone la domanda: perché optare per una soluzione (che è sempre parziale) problematica e costosa, se esistono delle possibilità più facilmente "digeribili"?

Nucleare in Italia Pt. 1

da asca.it
27-04-2010
NUCLEARE: ACCORDO ITALIA-RUSSIA PER RICERCA SU FUSIONE
Approfondire la ricerca sulla fusione nucleare. E' finalizzato a questo obiettivo il cosiddetto progetto Egnitor, siglato dai rispettivi governi in occasione del vertice italo-russo. In particolare, la collaborazione avviata tra i rispettivi ministeri della ricerca scientifica prevede un programma comune per la ricerca sulla tecnologia a fusione nucleare. Di ''progetto molto importante per il futuro dell'energia nucleare'' ha parlato il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa che ha seguito il vertice Italia-Russia: ''L'energia nucleare potra' essere creata per fusione e non piu' per scissione'', ha aggiunto il premier ribadendo la propria soddisfazione e il proprio apprezzamento di fronte a ''un progetto che potra' cambiare gli scenari per la produzione di energia per le nuove generazioni''.
BERLUSCONI: ENTRO LEGISLATURA AVVIO 1* CENTRALE.
Prenderanno il ''via entro la legislatura, cioe' entro il 2013'' i lavori per la realizzazione della prima centrale nucleare in Italia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa che si e' tenuta a Villa Gernetto in occasione del vertice Italia-Russia.
Berlusconi ha ribadito che dal suo punto di vista ''il nucleare e' una fonte di energia a cui nessun paese puo' rinunciare. Noi eravamo all'avanguardia, tanto che nel '67 avevamo ben 3 centrali funzionanti, ma poi sotto la spinta degli ecologisti estremi abbiamo dovuto rinunciare.
Oggi non e' possibile restare fuori da questa opportunita'''. Il problema piu' concreto, ha detto Berlusconi, e' che ''oggi i cittadini italiani a sentir parlare di centrali si terrorizzano. Sono in molti - ha precisato Berlusconi - a volere l'energia nucleare, ma nessuno dice si' a una nuova centrale nella propria provincia''. Ed e' per questo, ha annunciato ancora Berlusconi, che serve ''un vasta opera di convincimento'' che va promossa ''guardando alla situazione francese. Quando si realizzano nuove centrali, i francesi fanno a gara per averla a casa loro, perche' i lavori per le centrali portano tanto, tanto lavoro''. Ecco perche', ha concluso il premier, ''stiamo lavorando a un progetto per raccogliere le esperienze dei cittadini francesi e portarle qui da noi''.
INTESA TRA ENEL E INTER RAO UES.
Nasce in occasione del vertice Italia-Russia la prima partnership pubblico-privata nel settore nucleare in Russia.
Il memorandum of understanding siglato da Fulvio Conti, ad dell'Enel, e da Boris Kovalchuk, presidente di Inter Rao Ues prevede l'avvio di una cooperazione sul nucleare, in vista della costruzione di nuovi impianti e di una collaborazione su innovazione tecnica, efficienza energetica e distribuzione sia in Russia che nei paesi dell'Est Europa.
Il frutto della prima partnership pubblico-privata russa sul settore nucleare sara' la realizzazione della centrale nucleare di Kaliningrad, che utilizzera' la tecnologia di ultima generazione Vver 1200. L'avvio della produzione e' previsto tra il 2016 e il 2018, con una quota rilevante dell'energia prodotta destinata ai mercati europei.
Inter Rao Ues dettera' i termini e le condizioni per la partecipazione di investitori stranieri al nuovo progetto di reattore nuclerare mentre ad Enel tocchera' studiare gli aspetti tecnici, economici e normativi del progetto valutando condizioni e modalita' di una possibile partecipazione.
Soddisfazione e' stata espressa dal presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi: ''E' un accordo di largo respiro - ha commentato il premier - che da' all'Enel la possibilita' di ampliare la sua presenza in Russia''.

MILANO - Un «affettuoso benvenuto» a Vladimir Putin, al quale «sono legato da molti anni da stima, amicizia e affetto». Così Silvio Berlusconi ha salutato il premier russo in apertura della conferenza stampa a villa Gernetto dopo l'incontro tra i due leader. Al centro dei colloqui c'è soprattutto il delicato tema dell'energia.
FUTURO NUCLEARE - «Abbiamo parlato molto del futuro dell'energia nel mondo - ha spiegato Berlusconi - e siglato un accordo che può segnare una svolta per il nucleare. Un progetto che potrà cambiare gli scenari della produzione di energia per le generazioni future» (il riferimento è al memorandum d’intesa per la collaborazione in vista della creazione in territorio russo di un reattore termonucleare sperimentale "Ignitor"). Poi l'annuncio del premier: i lavori per la prima centrale nucleare in Italia «saranno iniziati entro tre anni» e ha assicurato che il ministro Scajola è intenzionato a far partire i lavori entro questa legislatura. «Prima di individuare un luogo in cui realizzare una centrale nucleare, bisogna che cambi l'opinione pubblica italiana». «Dobbiamo fare una vasta opera di convincimento sulla sicurezza delle nuove centrali- ha aggiunto il premier -. In Francia le comunità locali scendono in campo per avere le centrali in casa loro: portano anche tanto lavoro e si scatena la rincorsa per averle».
SPOT SULLA RAI - Da qui l'idea di spot da far partire sulla Rai: «Ne ho parlato con esponenti della nostra tv di Stato, stiamo lavorando a un progetto per raccogliere le esperienze dei francesi che vivono vicino le centrali e trasmetterle in Italia. È un lavoro che durerà più di un anno, ma è necessario», ha detto il premier. «È macabro che Berlusconi scelga cinicamente l'anniversario di Cernobyl per lanciare il suo progetto di propaganda sulla Rai per il nucleare», commenta Andrea Lepore, responsabile della campagna nucleare di Greenpeace. «L'ennesimo annuncio di propaganda sul nucleare denuncia tutte le difficoltà di Berlusconi di far digerire agli italiani una scelta sbagliata e antieconomica», ha aggiunto Ermete Realacci (Pd).
lunedì 22 marzo 2010
Vesco: "Politica della casa, energie rinnovabili. E per Spezia via al progetto Marinella" (cittadellaspezia.com)
La Spezia. "A livello regionale dobbiamo solo proseguire il lavoro fatto. Dobbiamo investire e trovare risorse per la politica della cosa, sulle energie rinnovabili e l'esempio della Germania dovrebbe essere un bel monito anzichè pensare ad un ritorno al Nucleare.
Il primo punto per Spezia sarebbe un definitivo via libera al Progetto Marinella, anche se esiste preoccupazione specie per quanto riguarda la costruzione della darsena interrata. Ma è un evidente motivo di sviluppo e volano per la nostra provincia. Altro passaggio importante è quello del water front che può subire un'accelerata con la presidenza Forcieri. La regione sosterrà questo progetto: è la grande occasione per questa città e il suo mare. Turismo e portualità: questo progetto potrebbe conciliare queste due grandi opportunità.
domenica 14 marzo 2010
Speciale "Energie di Pace" da "greencross italia"
L'ENERGIA DEL MARE (da : http://www.greencrossitalia.it/)
Il mare è una fonte di energia meccanica e termica. L'impiego di questa fonte è complicato e al momento piuttosto costoso.
ENERGIA DELLE ONDE
L'energia prodotta dalle onde si ottiene sfruttando il movimento di galleggianti ancorati al fondo del mare con dei cavi che si avvolgono e svolgono sull'asse di un alternatore, oppure sfruttando il movimento dell'aria al di sopra delle onde, ma si è ancora in fase sperimentale.
Un'altra possibilità è l'impiego dell'energia delle correnti marine, con sistemi
simili agli impianti eolici. La principale differenza è nella struttura delle
eliche a causa della densità molto maggiore dell'acqua rispetto all'aria e di una
velocità mediamente più bassa.Nello stretto di Messina è collocato un
impianto sperimentale di questo tipo.
MAREE
Lo sfruttamento delle maree è un altro modo per produrre energia dal mare.
Gli impianti per sfruttare questa energia sono simili a quelli idroelettrici, infatti
una diga trattiene l'acqua in un bacino al livello dell'alta marea e la fa uscire in
mare quando c'è bassa marea; quando il bacino ha raggiunto il livello del
mare, si chiudono le condotte, in prossimità dell'alta marea, vengono riaperte
ed il bacino viene nuovamente riempito.
DIFFERENZA DI TEMPERATURA
La produzione di energia dal mare è possibile anche sfruttando la differenza di
temperatura tra il fondo e la superficie. Una macchina termica può sfruttare la
differenza di temperatura per ottenere energia meccanica e da questa quella elettrica. L'efficienza di questi sistemi non è elevata, intorno al 5% , ciononostante, poiché la quantità di energia termica accumulata nell'oceano è
elevata, con questi sistemi è possibile ottenere enormi quantità di elettricità.
Esistono impianti di questo tipo in India e nelle isole Hawaii.
Il mare è una fonte di energia meccanica e termica. L'impiego di questa fonte è complicato e al momento piuttosto costoso.
ENERGIA DELLE ONDE
L'energia prodotta dalle onde si ottiene sfruttando il movimento di galleggianti ancorati al fondo del mare con dei cavi che si avvolgono e svolgono sull'asse di un alternatore, oppure sfruttando il movimento dell'aria al di sopra delle onde, ma si è ancora in fase sperimentale.
Un'altra possibilità è l'impiego dell'energia delle correnti marine, con sistemi
simili agli impianti eolici. La principale differenza è nella struttura delle
eliche a causa della densità molto maggiore dell'acqua rispetto all'aria e di una
velocità mediamente più bassa.Nello stretto di Messina è collocato un
impianto sperimentale di questo tipo.
MAREE
Lo sfruttamento delle maree è un altro modo per produrre energia dal mare.
Gli impianti per sfruttare questa energia sono simili a quelli idroelettrici, infatti
una diga trattiene l'acqua in un bacino al livello dell'alta marea e la fa uscire in
mare quando c'è bassa marea; quando il bacino ha raggiunto il livello del
mare, si chiudono le condotte, in prossimità dell'alta marea, vengono riaperte
ed il bacino viene nuovamente riempito.
DIFFERENZA DI TEMPERATURA
La produzione di energia dal mare è possibile anche sfruttando la differenza di
temperatura tra il fondo e la superficie. Una macchina termica può sfruttare la
differenza di temperatura per ottenere energia meccanica e da questa quella elettrica. L'efficienza di questi sistemi non è elevata, intorno al 5% , ciononostante, poiché la quantità di energia termica accumulata nell'oceano è
elevata, con questi sistemi è possibile ottenere enormi quantità di elettricità.
Esistono impianti di questo tipo in India e nelle isole Hawaii.

L'energia del moto ondoso

L'energia del moto ondoso è una fonte di energia classificata tra le cosiddette "energie rinnovabili". Il moto ondoso del nome fa riferimento alla classificazione dell'energia per tipo di generazione.
L'energia del moto ondoso è una fonte di recente sperimentazione in vari progetti europei di ricerca nel campo energetico.
Vi sono varie tecniche di sfruttamento del moto ondoso. Un esempio noto è quello delle turbine Pelamis (sperimentate in Portogallo), costituite da strutture tubolari galleggianti ancorate al fondo marino. All'interno delle strutture vi sono delle turbine messe in moto dall'acqua che entra ed esce dalle strutture al ritmo del moto ondoso in cui il generatore si trova. Tali generatori generano energia con costanza, ma mostrano un ingombro non indifferente. Un altro tipo di impianto è quello a colonna d'acqua oscillante, anch'esso raccoglie l'acqua che entra grazie al moto ondoso per mettere in moto una turbina.
Un generatore di tipo differente in fase di sperimentazione consiste in una turbina (simile a quelle eoliche) sottomarina messa in moto dalle correnti marine. In questo caso, non si tratta propriamente di energia dalle onde, ma comunque da correnti che contribuiscono alla formazione delle onde stesse.
martedì 9 marzo 2010
Energie rinnovabili in Germania e noi? Cosa aspettiamo?

In Germania riscaldamento pulito ed economico.
Tre quarti dei tedeschi reputano l’investimento in un riscaldamento da fonti rinnovabili “conveniente” o “molto conveniente”. Una legge in vigore da quest’anno prevede, infatti, l’utilizzo di energie rinnovabili per il riscaldamento di tutte le nuove costruzioni. La Germania è il maggior consumatore energetico europeo, ma è anche uno dei paesi più coscienti dei problemi energetici.
Soprattutto in tempi in cui i risparmi potrebbero perdere valore conviene fare degli investimenti. Secondo gran parte dei tedeschi un’azione sicura è investire in un riscaldamento ‘rinnovabile’: pannelli solari, riscaldamento geotermico o a pellet (segature di legno a forma di cilindri, con una combustione CO2-neutrale).
Un quinto dei tedeschi ha già fatto il passaggio a un riscaldamento ‘pulito’, e un altro quinto intende farlo nei prossimi cinque anni (Forsa agenzia per analisi statistiche 1/’09). Come mai allora il riscaldamento complessivo in Germania è prodotto solo per il 7,3% da energie rinnovabili?
Secondo Forsa il problema sono gli edifici pubblici, quelli industriali e i condomini di affittuari (i quali sono molto più comuni che in Italia): chi possiede o gestisce un condominio senza doverne pagare il riscaldamento, non è interessato ad investire in un sistema che in realtà è più conveniente. “Un terzo delle spese energetiche di uno stabile sono da attribuire al riscaldamento, investendo in un sistema rinnovabile si potrebbe ridurre notevolmente la bolletta,” spiega Jörg Mayer gestore di AEE (agenzia per energie rinnovabili).
“Ma non è solo una questione di risparmio: attraverso questo tipo di riscaldamento il valore dell’edificio sale, mentre diminuisce il suo impatto sull’ambiente,” prosegue Mayer. Sono questi gli argomenti che hanno convinto circa la metà dei tedeschi a compiere l’investimento.
Inoltre, una legge entrata in vigore dal primo gennaio 2009 stabilisce che gli edifici in costruzione dovranno ricavare l’energia per il riscaldamento almeno in parte da fonti rinnovabili. Ma quanto grande sarà questa ‘parte pulita? La legge non lo specifica. In totale però, il governo promette di utilizzare energia rinnovabile per il 14% del riscaldamento entro il 2020.
Per ottenere questi risultati lo stato incoraggia gli investimenti sostenibili. Chi fa costruire un riscaldamento rinnovabile, ad esempio, ottiene il cosiddetto ‘premio clima’: aiuti finanziari che variano a seconda di grandezza e configurazione del nuovo sistema di riscaldamento.
La Germania è il maggior consumatore europeo di energia e il sesto a livello mondiale (Il mondo in cifre 2008). Tra grandi consumatori, però, è l’unico a non esserne anche un forte produttore, forse per questo i tedeschi sono così coscienti del problema energetico. La situazione di base è simile in Italia: quarto consumatore, ma misero produttore di energie in Europa.
Ma questa è un’altra storia.
(di Elisabeth Zoja)
Per non parlare dei posti di lavoro che si vengono a creare...
Germania, da energie rinnovabili 150mila posti di lavoro:
La Germania si conferma il paese europeo più impegnato nelle energie rinnovabili. Oltre il 10% dell'energia prodotta proviene da fonti di energie rinnovabili con un impatto sull'occupazione di 150mila posti di lavoro. Lo afferma il direttore dell'Agenzia per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, Uwe Hartmann, nel recente incontro della Coldiretti "Meno smog in città con l'energia verde in campagna". (fonte Agi 16/02/2005)
La Germania vanta una potenza di 700 Mw soltanto nel fotovoltaico con investimenti in corso per incrementare la produzione di ben 12 volte nei prossimi cinque anni. L'obiettivo tedesco è ambizioso ma anche realistico: raddoppiare la produzione di energia rinnovabile entro il 2010.
Gli investimenti tedeschi saranno concentrati, oltre che nel fotovoltaico, anche nell'energia solare termica per il riscaldamento e nella produzione di energia dalle biomasse.
In oltre aggiungo questo video,
venerdì 5 marzo 2010
Rainbow Warrior contro il nucleare!

Greenpeace:
Ci prepariamo ad accogliere il nostro veliero storico, la Rainbow Warrior, che tra pochi giorni sarà in Italia. Attraccherà nei porti di Civitavecchia, Genova e Napoli per la nostra campagna contro il nucleare. La Rainbow diventerà il palco degli "Artisti contro il nucleare".
Il 9 marzo alle ore 13 sul sito Nuclear lifestyle ti invitiamo a seguire l'evento in diretta streaming: 99 Posse, Piotta, Punkreas, Adriano Bono & Torpedo Sound Machine e Leo Pari cantano insieme per la prima volta dal vivo il nuovo singolo "No al Nucleare".
martedì 2 marzo 2010
Si al Nucleare ! ! !

L'energia nucleare è una fonte di energia alternativa molto controversa. Essa è certamente un'energia pulita in quanto le centrali nucleari non immettono nell’ambiente alcuna sostanza inquinante, né anidride carbonica né ossido di azoto nè zolfo, inoltre il nucleare, non usando combustibili fossili, riduce la dipendenza di petrolio dai paesi esteri. Ma al pari di questi numerosi vantaggi, vanno considerati i rischi elevati delle centrali nucleari. In caso di incidenti, le radiazioni di una centrale atomica comportano decessi per tumori e leucemie indotte, inoltre le scorie nucleari sono molto difficili da stoccare. I sottoprodotti della reazione di fissione sono, infatti, fortemente radioattivi ed hanno un lunghissimo tempo di decadimento. In ultimo, vi è il problema della localizzazione delle centrali che incontra molteplici resistenze da parte dei cittadini. In Italia, con il referendum del 1987 la popolazione si espresse contro il nucleare, ma oggi tale decisione è stata rivista e un accordo Italia Francia ha determinato la ripresa del nucleare come fonte di energia alternativa.

Energia Eolica Fai da te !

(da: "http://www.energia360.org")
Cosa è l'eolico fai da te e come si può costruire un impianto eolico in casa sono due tra le domande che gli amanti dell'ambiente si pongono frequentemente. Esistono, oggi, sempre più sistemi che consentono di portare le energie rinnovabili nelle nostre mani, che consentono di creare, costruire ed ottenere dei sistemi rinnovabili ed economici per far fronte a svariate problematiche e necessità. E’ possibile costruire con le proprie mani una turbina eolica fatta in casa. E’, infatti, molto facile costruire, grazie ad un minimo di familiarità con gli attrezzi di piccola carpenteria, e grazie a qualche nozione di collegamenti elettrici, piccole turbine che iniziano a ruotare in condizioni di vento debole, ma che resistono anche alle raffiche più forti sviluppando la massima energia possibile. Nei negozi inglesi di fai da te è in vendita addirittura un un kit per la costruzione di un mini eolico domestico a soli 2.200 Euro. Il kit è composto da una microturbina a pale eoliche larghe capace di produrre fino a un kw di energia elettrica. Questi mini generatori possono essere piazzati sul tetto o nel giardino di casa utilissimi soprattutto per aree agricole artigianali e per i servizi, creando dei piccoli mulini a vento capaci di generare il 30% dell'energia elettrica necessaria per una famiglia media. Dal 15 al 19 luglio 2008 si è tenuto a Matera un corso gratuito per imparare a costruire, installare e mettere in marcia un generatore eolico da 1 KW con pale rotoriche in legno di circa 3 metri di diametro. Approfondimenti su: Eolico fai da te in energia eolica domestica o in energia Eolica.
E non solo... Guardate questo ragazzo cosa ha inventato? Geniale vero?
Energia Eolica

L'energia eolica è il prodotto della conversione dell'energia cinetica del vento in altre forme di energia (elettrica o meccanica). Oggi viene per lo più convertita in energia elettrica tramite una centrale eolica, mentre in passato l'energia del vento veniva utilizzata immediatamente sul posto come energia motrice per applicazioni industriali e pre-industriali (come, ad esempio, nei mulini a vento). Prima tra tutte le energie rinnovabili per il rapporto costo/produzione, è stata la prima forma di energia rinnovabile scoperta dall'uomo dopo il fuoco.
Verso la fine del 2009, la capacità di generazione mondiale degli aerogeneratori era di 157,9 gigawatt[1], pari al 1,5% dell'elettricità consumata nel mondo;[1][2] e sta crescendo rapidamente, notandosi un raddoppio nei tre anni tra il 2005 e il 2008. Alcuni paesi hanno raggiunto un coefficiente di penetrazione della potenza eolica molto elevato (spesso con sussidi governativi); ad esempio, nel 2008, il 19% della produzione elettricità di base raggiunto dalla Danimarca, il 13% della produzione in Spagna[3] e in Portogallo, il 7% in Germania e nella Repubblica d'Irlanda. Nel maggio del 2009, otto paesi del mondo avevano centrali elettriche che vendevano a scopi commerciali raggiungendo con profitti.[2]
I parchi eolici sono connessi alle reti elettriche; le istallazioni più piccole sono usate per fornire elettricità a luoghi isolati. Le compagnie elettriche stanno utilizando sempre più spesso il sistema del conto energia che consiste nel comprare l'energia in eccesso prodotta dai piccoli aerogeneratori domestici. Per alcuni aspetti l'energia eolica è una fonte attraente, come alternativa al combustibile fossile, dal momento che è abbondante, rinnovabile, ampamente distribuita, pulita e praticamente non produce gas a effetto serra (se non durante la produzione di componenti base, come le pale in alluminio). Comunque, la costruzione di "fattorie eoliche" non riceve unanime consenso a causa del loro impatto paesaggistico e altri danni ambientali da aerogeneratori, come il rumore molesto e la moria di uccelli.
martedì 23 febbraio 2010
Ma c'è la Crisi? No! Secondo Rodolfo De Angelis in una canzone degli anni '30
lunedì 22 febbraio 2010
Pannello fotovoltaico fai da te? Perchè no!

Girando sul Web si trovano un sacco di cose sul fai da te!
Dal ballo fai da te, imparare a suonare un strumento da autodidatta e un sacco di cose incredibili, se non sbaglio ti puoi fare anche prete seguendo un corso online! ahhaha!
Comunque, tornando al motivo per cui ho creato questo blog, navigando online ho trovato un ragazza in ispanico che si è fatto dei pannelli fotovoltaici da solo poi il ha messo le istruzioni online!
Queste sono le istruzioni che l'utente ha caricato online traducendo anche (più o meno ) in italiano:
Come promesso e ho ricevuto molte richieste per la traduzione del manuale, che ho tradotto personalmente (nessun traduttore di Google e di sudore molto ...) per voi a capire perfettamente, ci si va:
Le caratteristiche di questo pannello solare sono 60W di potenza, 3A 12V corrente e tensione per poco più di 70 €, quando uno nei negozi di tali caratteristiche nettamente superiori agli 400 €, siamo in alcun modo inferiore.
Che cosa è un pannello solare? Si tratta fondamentalmente di una scatola contenente un insieme di celle solari. Le celle solari sono quelli che fanno il lavoro effettivo di convertire la luce solare in energia elettrica. Tuttavia, ci vuole un sacco di cellule per creare un significativo potere, e sono molto fragili, in modo che le singole celle sono montate su pannelli con diversi di loro. I pannelli sono cellule abbastanza per fare una buona dose di energia e proteggere, a sua volta, le cellule dagli elementi.
Si può raggiungere alcune conclusioni:
- Il problema principale nella costruzione di pannelli solari è l'acquisto di celle solari ad un prezzo ragionevole.
- Le celle solari potrebbero servire così come sono in perfette condizioni.
- Le nuove celle solari sono molto costose e anche difficili da trovare in quantità a qualsiasi prezzo.
- Damaged celle solari sono disponibili sul sito Ebay e altrove, per un prezzo più abbordabile.
Ho comprato un paio di blocchi di celle 3 × 6 pollici mono-cristallino. Ha bisogno di un totale di 36 di questo tipo di celle solari collegate in serie ad un pannello completo. Ogni cella produce circa mezzo volt. 36 pannelli di queste darebbe circa 18 V, che servono a caricare le batterie di 12 V (la vettura piu '), (Sì, è necessario che questi 18 V effettivamente portare una batteria di 12 V). Questo tipo di cella solare è sottile come carta e come fragile come il vetro. Sono molto facili da rompere.
Il venditore di celle solari, questi immerso in una sorta di cera di protezione per prevenire la rottura. Se comprate le celle che non devono essere immersi nella cera, essere consapevoli che potrebbero subire ulteriori danni al momento del trasporto. Si noti che queste cellule hanno un linguette di metallo, la mia raccomandazione è quella di acquistare con essi compresi, per risparmiare tempo e lavoro di saldatura (anche inutili danni).
Anche avuto un altro gruppo di cellule che non veniva immersa nella cera, queste cellule sono disponibili in una scatola di plastica. Che con il movimento dei trasporti, urtò contro una piccola scatola e danneggiato i bordi di essi. Questi danni non contano troppo piccolo, non riduce notevolmente la produzione della cellula. Egli era consapevole del fatto che ci potrebbe essere una sorta di pausa, in modo da ottenere cellule per fare due pannelli.
Ci sono molti tipi di dimensioni delle celle in aggiunta ai 3 x 6 pollici. È possibile utilizzare il formato si pensa meglio per rendere il vostro pannello, basta avere in mente alcune cose:
- Lo stesso tipo di cellule producono la stessa tensione indipendentemente dalle dimensioni che sono. Pertanto, essere sempre lo stesso numero di cellule.
- Le cellule più grande produrre più corrente (ampere) e le cellule più piccole producono meno corrente.
- La potenza totale del pannello è determinato dalla formula, P (potenza) = V (tensione) x I (intensità).
Pertanto, l'uso di cellule di grandi dimensioni, dare più potere, ma la serie sarà più pesante e l'uso di celle più piccole fanno il pannello leggero, ma producono meno. Inoltre, è opportuno raccogliere le cellule di dimensioni diverse. Questo limite il pannello inferiore in modo che non è la più grande opera a piena potenza.
Queste cellule 3 × 6 pollici, ha una intensità di 3 A. Come ho detto prima, ho messo 36 di queste in serie per ottenere 18 V o giù di lì. Di eseguire il calcolo con queste caratteristiche dovrebbero avere circa 60 W di potenza con un sole normale. In linea di principio non sembra molto, ma l'uso principale di questo pannello, lavoro tutto il giorno per sfamare una batteria che poi danno poche ore di luce durante la notte. Quando si acquista le cellule e avete a casa, essere sicuri di conservarle in un luogo sicuro, lontano dai bambini e animali domestici in modo da non lasciare e non servono affatto.
Un pannello solare è in realtà un quadrato perfetto, in questo caso due quadrati perfetti. Ho fatto il pannello in modo che i bordi di quella non all'ombra delle cellule. E 'realizzato con una targa in legno da 3 / 8 pollici di compensato di spessore, più pezzi di ¾ x ¾ ai bordi. I pezzi sono incollati e avvitati in atto. Il pannello completo avrà 3 6 celle di 3 x 6 pollici. Ho scelto di fare due gruppi di 18 celle ciascuno per facilitare il montaggio. Pertanto, ci deve essere un divisore in mezzo a due pannelli e si inseriscono perfettamente nei fori.
Questo è il disegno che ho realizzato per voi a vedere le dimensioni esatte di ogni parte del panel. Tutte le dimensioni sono in pollici. X ¾ parti in giro l'intero pannello e dividendo per il centro. Ecco come ho deciso di fare, non esitate a cambiare nulla, in quanto non pregiudica in alcun modo il suo funzionamento.
Qui è un campione di circa la metà del riquadro. Questo avrà 18 cellule dentro. Vedere i fori nel pannello di fondo (sì, quello è il fondo). Questi fori di ventilazione per mantenere la pressione dell'aria all'interno del pannello, abbinato con l'esterno e per far fuggire l'umidità. Questi buchi dovrebbero essere nella parte inferiore del pannello o pioggia o rugiada danni che potrebbero entrare in. Bisogna anche avere fori di ventilazione nel centro divisorio tra i due sotto-gruppi.
L'ordine del giorno successivo è stato tagliato due pezzi di legno forato alla perfezione e messo dentro due fori. Questi pezzi serviranno come nutrimento per entrambe le sub-pannelli. Essa deve essere avvitato. Se non hai questo tipo di legno a mano, è possibile utilizzare qualsiasi altro materiale simile che non sia il driver corrente.
Per proteggere le celle solari dalle intemperie, il pannello avrà un top in plexiglass. Qui ho usato due pezzi di plexiglass che si trovava lì. Potrebbe anche essere utilizzato il vetro, ma è molto più fragile. Il risultato sarebbe senza le cellule montate.
In questa foto si può vedere come rotto il bordo del divisore di plexiglas, mentre nel centro di perforazione con un 1-trapano pollice. Prestare attenzione quando si lavora in queste zone luoghi così come sono molto sensibili.
Poi, ho dato diversi strati di vernice per il legno tutto per proteggerli dalle intemperie e dall'umidità. Perché la scelta del colore non è altro che la disponibilità di questo dipinto nel mio garage.
Ora che la struttura del pannello è completato, è il momento di lasciare le celle solari pronto.
Come ho già detto, l'approvvigionamento di cellule solari con la cera è stata un vero rompicapo. Dopo alcuni tentativi ed errori, ho trovato un modulo che funziona piuttosto bene. Tuttavia, mi raccomando, non venire a comprare le cellule sommerso nel settore dei trasporti di cera. Il primo passo è un bagno in acqua calda per fondere la cera e di separare le cellule le une dalle altre. Non bollire l'acqua o le bolle di colpire le cellule insieme nettamente. Inoltre, l'acqua bollente può causare le connessioni a celle separate. Ho anche consigliamo di mettere il blocco di celle in acqua fredda e lentamente riscaldare l'acqua fino a poco prima di raggiungere il punto di ebollizione (100 gradi C), al fine di evitare violenti colpi di calore. Dieci pinzette mano per prendere in giro fuori delicatamente le cellule delle acque. Cerca di non tirare troppo sulle schede di metallo per non rompere. A mio parere, questo è il modo peggiore per separare le cellule, ma non aveva altra scelta.
Questa foto mostra la configurazione completa che ho usato. Il primo bagno di acqua calda per la fusione la cera è il posteriore destro. A sinistra, di fronte, è la vasca di acqua calda e sapone. Sulla destra, anche di fronte, è il bagno di acqua calda. Tutti sono in vasi poco prima il punto di ebollizione. Per prima cosa avrebbe messo i blocchi di celle nel piatto in alto a destra, per sciogliere la cera, poi si sarebbero entrare in basso a sinistra, contenenti sapone, e alla fine abbiamo messo nel piatto finale per pulire i detriti rimangono, questa pentola contenente acqua calda solo. Cellule Secaremos con un asciugamano. Mi consiglia di cambiare l'acqua di frequente ad acqua pulita. Se è ancora possibile, dopo questo processo, c'è qualche residuo di cera, si può dare con un solvente poco.
In questa foto si asciuga le celle a questo punto, sono molto fragili e dobbiamo stare attenti nel maneggiare loro. Ora è il momento di riunire le cellule nel pannello.
In primo luogo ho disegnato con una matita una griglia con 18 cellule nel buco in cui il pannello sarà posto in seguito. In seguito ha messo a testa in giù a saldare tra di essi. Dobbiamo essere saldati in serie e quindi trovare un modo per unire i due blocchi. Sueldala come vedete nell'immagine e assicurarsi di lasciare uno spazio tra cellula e cellula è la stessa per tutto il resto.
Utilizzare un saldatore di bassa potenza e di fornire una panoramica delle saldature di stagno prima di iniziare a rendere più facile, dargli poco a poco ad alcuna interruzione o surriscaldamento, e non spingere molto.
Ripetere il passaggio precedente due volte di più per avere 3 file di 6 celle ciascuna, per un totale di 18 cellule, che sono la metà del pannello completo.
I 3 gruppi di 6 celle devono essere collegati in serie, così abbiamo messo l'ambiente a testa in giù (ruotato di 180 gradi). Si prega di notare che ci faccia in giù, così vediamo ciò che vorrete posizione quando nella sua posizione originale.
Il dimensionamento delle cellule è un po 'difficile a causa della fragilità di loro. Posto una piccola goccia di silicone a caldo al centro di ogni cella e incollare sta gradualmente fori nel pannello che avevamo salvato (utilizzando la griglia elaborata, naturalmente). Premere un po 'in ogni cella per essere adiera meglio. Si consiglia un altro paio di mani per questo lavoro.
Non utilizzare la colla troppo, o per qualsiasi altro sito, solo su loro centri. Questo darà una maggiore mobilità di surriscaldamento e di espansione. Se si mette la colla troppo e lasciarli fissi, è più sicuro di crack nel corso del tempo.
Qui è la metà del pannello finito.
Per l'interconnessione di linee cellulari, ho usato treccia di filo di rame, uno sopra e uno sotto l'immagine. Allora si può impostare con un po 'di silicone a caldo.
Questo è il primo test che ho fatto con la metà del pannello, si vede, quasi senza sole, dare un po 'più della metà della tensione di tutto il gruppo (9,31 V), questo è un bene. Ora tutto quello che dovevo fare è montare un altro così.
Quando si hanno due pannelli completi possono interconnettersi tra loro in serie e montare in scatola di legno.
Su ogni lato del pannello, a sinistra un buco per mettere un po 'le viti che mi avrebbe aiutato ad ancorare saldamente la tavola, sono quattro in totale per ogni pannello mezzo.
Ti ricordi i fori di ventilazione, tra i pannelli?, Perché questi sono i buchi che ho usato per collegare un pannello con l'altro. Ancora una volta, quando li abbiamo interconnesso, pubblicheremo tutti i cavi con silicone a caldo.
Ogni sistema solare ha bisogno di un diodo di blocco in serie con il pannello per evitare pannello di scarica della batteria durante la notte o nelle giornate molto nuvoloso. In questo caso ho utilizzato un diodo di Schottky con una resistenza di 3,3 ampere. Tali diodi hanno una perdita inferiore al diodi di raddrizzatore, perché usarle. Ogni account watt. Acquistato da Ebay S 31DQ03 25 diodi chottky a buon mercato.
In un primo momento il mio piano era quello di montare il diodo in serie con il positivo portare fuori dalla scatola, ma dopo aver letto le specifiche del diodo, ho capito che era più efficace è stato più caldo, così mi rode dentro. Un po 'di silicone per risolvere il problema e andare.
Ho fatto un buco nella parte posteriore-superiore del consiglio di amministrazione di passare i cavi di uscita. Il punto cruciale è quello di evitare la rottura dei collegamenti per qualche scatto, qualche silicone e pronto.
È importante lasciare che il silicone asciughi completamente prima di mettere in plexiglass a caldo, e le esalazioni di silicone, in grado di creare un sottile strato all'interno del plexiglass che facilita l'ingresso del sole.
Metteremo più caldo Uscita cavo in silicone.
Infine, tutti abbiamo bisogno è quello di colmare la versione più appropriata alla fine dei cavi, e iniziare ad usarlo!
Ecco il pannello finito con la vite, ma non sigillate in plexiglass eventuali riparazioni si doveva fare dopo il test. Dopo aver testato il sigillo con quella che ci piace, silicone, nastro o altro adesivo.
La cartina di tornasole è una tensione eccellente (18,88 V con sole invernale meterle senza carico). L'intensità è anche molto buona (3 A con le stesse condizioni).
Questo il link : http://www.comohacer.eu/electronica/especial-como-hacer-un-panel-solar-2ª-parte-traduccion/
In oltre, ormai preso dalla ricerca del fotovoltaico fai da te, ho trovato un altro sito dove è stato caricato il seguente schema, il quale indica come incamerare l'energia erogata da tali pannelli:

Questo è il link del sito: http://www.vogliaditerra.com/solar/solar.htm
NUCLEAR HOTLINE 800.864.884 oltre la Firma online ...
Venezia sommersa dall'acqua alta e i nostri attivisti su tre gommoni a Piazza San Marco con il messaggio "Nucleare = falsa soluzione. Più efficienza e rinnovabili". Il nucleare è solo un pericolosa perdita di tempo, che non ci salverà dai cambiamenti climatici. Dalle cabine della Nuclear hotline di Greenpeace, tanti cittadini hanno già lasciato il loro messaggio contro il nucleare, chiamando il numero gratuito 800.864.884.
Quindi se trovate delle cabine telefoniche nelle vostre città non abbiate paura, entrate, digitate il numero e dite la vostra sul nucleare!
I ragazzi di Green Peace stanno facendo i salti mortali!!!
Quindi se trovate delle cabine telefoniche nelle vostre città non abbiate paura, entrate, digitate il numero e dite la vostra sul nucleare!
I ragazzi di Green Peace stanno facendo i salti mortali!!!
venerdì 19 febbraio 2010
Vi siete mai chiesti da dove arrivano e dove finiscono gli oggetti che compriamo?
Dite la verità!
Non vi siete mai chiesti dove e come nasce un Ipod o un telefonino o altro?
E veramente non vi siete mai chiesti dove finisco questi oggetti una volta buttati e un'altra domanda, non vi siete mai chiesti del perchè gli oggetti elettronici hanno vita così breve sul mercato?
Io si e navigando su internet ho trovato persone eccezionali che hanno fatto molto di più che il solo domandarsi il perchè di certe cose;
infatti hanno condotto ricerche, dalle quali sono stati pubblicati libri, documentari...
Uno per tutti è un lavoro che ritengo degno di nota chiamato "The Story of Stuff" di Annie Leonard , chiaramente andando sul sito
( http://www.storyofstuff.org/international/ ) alla voce selezionate una lingua indovinate un pò quale lingua manca?
L'italiano! Strano vero?
Comunque sia ho deciso di caricare sul mio Blog i video che riassumono brevemente e in maniera molto semplice e intuitiva, i punti chiave del libro della grande Annie Leonard, doppiati in italiano.
PER IL TIMES ANNIE LEONARD E' UNA DEI 32 EROI DEL 2008 IN MATERIA AMBIENTALE.
Non vi siete mai chiesti dove e come nasce un Ipod o un telefonino o altro?
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martedì 16 febbraio 2010
Cosa si intende per energia alternativa ?

Per fonte di energia alternativa si intende un modo di ottenere energia elettrica fondamentalmente differente da quella ottenuta con l'utilizzo dei combustibili fossili, che costituiscono le fonti "non rinnovabili".
Spesso tale classe di fonti energetiche viene confusa o assimilata a quella delle fonti di energia rinnovabile (che in inglese sono sinonimi) o anche a quella delle fonti energetiche in grado di permettere uno sviluppo sostenibile. In realtà le fonti di energia alternativa comprendono una classe più ampia di forme di produzione di energia comprendendo "qualunque" modo di produzione di energia che non avvenga mediante l'utilizzo di combustibili fossili. Una differenza sostanziale ad esempio è la presenza fra le fonti alternative dell'energia nucleare, che non viene compresa nelle altre due classi.
Il termine divenne di uso comune negli anni settanta, a valle delle crisi petrolifere del 1973 e 1979, che avevano fatto vedere in maniera chiara le problematiche poste da un mondo dell'energia troppo dipendente dal petrolio e, in generale, dall'approvvigionamento di fonti fossili.
Negli ultimi trent'anni sono state investite nella ricerca in tal senso molte risorse umane ed economiche. Nonostante ciò, uno dei problemi è rappresentato da conflitti d'interesse tra chi dovrebbe investire i fondi nella ricerca e chi produce attualmente l'energia o chi vende petrolio: di conseguenza vengono a mancare le alternative per il futuro.
Ad oggi sta aumentando, da parte di numerosi ricercatori la preoccupazione per il futuro energetico dell'umanità. Secondo modelli ritenuti generalmente validi come ad esempio il modello di Hubbert, sembra che il petrolio sia in fase di esaurimento (molti pensano che si stia superando il picco di Hubbert). Se ciò si rivelasse vero, provocherebbe delle ripercussioni enormi (alcuni parlano di ripercussioni catastrofiche) sull'economia, lo sviluppo e il sostentamento dell'umanità nei prossimi decenni (in particolare del mondo industrializzato, che maggiormente utilizza queste fonti), in quanto estremamente dipendenti dal petrolio. Una via indicata da molti per non incappare in questi eventi, è l'emancipazione dall'utilizzo del petrolio come fonte energetica, investendo risorse, ricerca e fondi nello sviluppo di fonti alternative di energia, che attualmente ricoprono una percentuale pari a circa il 20% della produzione energetica mondiale.
2010 "Internetional year of Biodiversity"
Mappa delle zone in Europa, dove verrà svolto l' "Internetional year of Biodiversity" e il video di presentazione...


UN Secretary General Welcome Message for the 2010 International Year of Biodiversity from CBD on Vimeo.
SENTENZA N.62 ANNO 2005
SENTENZA N.62 ANNO 2005
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato); dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59); della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e salute dei cittadini), del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi) e della relativa legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368 promossi con tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e con un ricorso della Regione Basilicata notificati il 4 settembre 2003, il 19 gennaio, il 6 febbraio e il 9 marzo 2004, depositati in cancelleria l'11 settembre 2003, il 26 gennaio, il 6 febbraio e il 17 marzo 2004 ed iscritti al n. 67 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 7, 19 e 40 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Sardegna, Basilicata, Calabria e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Alberto Romano per la Regione Sardegna e Benito Spanti per la Regione Calabria.
Ritenuto in fatto
1.ñ Con ricorso notificato il 4 settembre 2003 e depositato 1'11 settembre 2003 (r.ric. n. 67 del 2003) il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato in via principale la legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato), che all'art. 1.1 ha dichiarato il territorio regionale denuclearizzato e ìprecluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionaleî, sulla base delle ìcompetenze esclusive in materia di urbanistica ed ambiente attribuite dall'art. 3, lettera f, dello Statuto specialeî nonchÈ delle ìattribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorioî.
Tre sono i punti di indagine toccati dalla difesa erariale: l'individuazione della materia investita dalla legge impugnata, l'eventuale interferenza rispetto a competenze legislative esclusive dello Stato, la legittimit‡ di tale interferenza.
Il ricorrente osserva anzitutto come le materie ambiente ed urbanistica non siano idonee a fornire base costituzionale alle competenze esclusive della Regione, considerato che la norma statutaria non fa in realt‡ alcun cenno all'ambiente, la cui tutela, insieme a quella dell'ecosistema, Ë riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s della Costituzione, e a salvaguardia di esigenze unitarie. Fermo restando, naturalmente, come chiarito da questa Corte (sentenze n. 407 e n. 536 del 2002), che ciÚ non esclude la titolarit‡ in capo alle Regioni di competenze legislative sulle materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel 'valore' costituzionalmente protetto assume rilievo. Quanto alla non pertinenza della materia urbanistica rispetto alla disciplina censurata, l'Avvocatura ritiene che sia cosÏ evidente da non richiedere chiarimenti. La stessa palese estraneit‡ varrebbe per le materie protezione civile e governo del territorio, richiamate in via subordinata dall'art.1.1.
Il riferimento alla tutela della salute potrebbe fondare, secondo la difesa erariale, la competenza legislativa regionale di tipo concorrente, e pertanto vincolata ai principi fondamentali. La disciplina censurata invece, oltre a ledere la competenza esclusiva statale in materia di ambiente, lederebbe altresÏ tali principi, che, sebbene non espressi, devono desumersi dalla disciplina preesistente nel senso che ìrestrizioni generalizzate alle attivit‡ economiche, non legate a situazioni particolari di ambiente o di operatore, vanno fondati su dati scientifici attendibili e non su valutazioni genericamente prudenziali, suggerite dalle convinzioni locali, non motivate sperimentalmenteî.
La legge impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima anche per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., considerato che il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, in attuazione di direttive comunitarie, disciplina integralmente la materia. Tale disciplina regolamenta, tra l'altro, il trasporto di materie radioattive (art. 21), le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi (art. 32), i limiti di esposizione (art. 96); prevede disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102), il controllo sulla radioattivit‡ ambientale (art. 104) e particolari disposizioni per le attivit‡ di protezione civile e polizia giudiziaria (art. 126-quater).
La preclusione in via generale del transito e della presenza nella Regione di materiale nucleare non prodotto nel territorio regionale lederebbe altresÏ l'art. 23 del trattato CE, che garantisce la libera circolazione delle merci ñ tra cui vanno ricompresi i rifiuti e dalla quale discende il divieto di qualsiasi restrizione quantitativa (art. 2) ñ e l'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost., interferendo nel mercato di materiali nucleari, anch'esso soggetto alla disciplina della concorrenza nel rispetto della normativa richiamata.
Considerato che dalla illegittimit‡ costituzionale dell'art. 1 della legge regionale discenderebbe quella degli artt. 2 e 3, in quanto norme destinate ad operare sul presupposto di efficacia dell'art. 1, l'Avvocatura conclude perchÈ tutta la legge della Regione Sardegna sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
2.ñ Si Ë costituita in giudizio la Regione Sardegna chiarendo, anzitutto, che la legge regionale censurata ìcome risulta dai relativi atti consiliari ñ ha inteso prevenire il rischio che, anche in conseguenza della sua collocazione geografica, il territorio della Regione Sardegna potesse essere utilizzato come 'discarica' di scorie nucleari prodotte in altre regioni italiane. Rischio concreto anche alla luce di dichiarazioni rese nei mesi precedenti l'approvazione della legge da esponenti del Governo italianoî. La legge avrebbe carattere cautelativo e transitorio, dato che, sulla base dei risultati dell'inchiesta condotta dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, saranno adottati ulteriori e pi˘ puntuali provvedimenti in materia di deposito di sostanze e rifiuti radioattivi.
La difesa della Regione contesta che la ìmateriaî ambiente rientri nella competenza esclusiva dello Stato, dando una diversa lettura della stessa giurisprudenza costituzionale citata dall'Avvocatura erariale (sentenze n. 407 e n. 536 del 2002) e concludendo nel senso che le Regioni sono titolari di competenze (esclusive o concorrenti) intrecciate con la tutela dell'ambiente, che non possono essere cancellate dalla competenza esclusiva statale. In particolare verrebbero in rilievo la competenza esclusiva in materia di urbanistica (art. 3, lettera f dello statuto), che ricomprende la protezione della natura (ex art. 58 delle norme di attuazione dello statuto) e la protezione dell'ambiente (art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977), la competenza concorrente in materia di salute (art. 4, lettera i, dello statuto e ora anche art. 117, comma 3, Cost.), di protezione civile e governo del territorio (art. 117, comma 3, Cost., applicabile alla Regione Sardegna in virt˘ dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). L'apodittica affermazione di inconferenza anche di quest'ultima sarebbe confutata dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 382 del 1999). In realt‡, quando la legge regionale ìinterviene per soddisfare esigenze pubbliche che fanno capo direttamente e prevalentemente alle suddette competenzeî, non esorbita dalle proprie, anche se incide in via mediata sulla tutela dell'ambiente. Come si sostiene in dottrina, la competenza esclusiva statale sarebbe violata solo allorquando la legge regionale persegue direttamente ed esclusivamente (o prevalentemente) la tutela diretta dell'equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi, ovvero allorquando vÏola gli standard minimi di tutela fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale. Il che, secondo la difesa regionale, non accadrebbe nel caso in questione.
La finalit‡ essenziale della legge regionale, come del resto anche quella del d.lgs. n. 230 del 1995 e delle direttive comunitarie cui d‡ attuazione, sarebbe la tutela della salute (ìprotezione sanitariaî) della popolazione e dei lavoratori. Sotto questo profilo, il ricorso statale lamenta, oltre alla illegittima interferenza con la competenza esclusiva in materia di ambiente, anche la violazione di principi fondamentali desumibili dalla legislazione preesistente. Questa seconda censura sarebbe da ritenersi palesemente infondata se non addirittura inammissibile per genericit‡, considerato che il ricorrente non avrebbe individuato alcun principio e che darebbe ai principi un contenuto generico, frutto della sua stessa elaborazione, non desumibile affatto da disposizioni di legge. Comunque, anche a ritenere esistente un simile principio, la legge non stabilirebbe affatto ìrestrizioni generalizzateî, considerato che esclude dal divieto ìi materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione industriale e per la ricerca scientificaî, e che si tratta di una disciplina cautelare e sostanzialmente transitoria (nel senso gi‡ chiarito sopra).
Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., le censure della difesa erariale sarebbero infondate. In primo luogo il d.lgs. n. 230 del 1995 non conterrebbe alcuna norma nÈ alcun principio fondamentale (considerato che in materia di tutela della salute il legislatore statale non potrebbe porre la ìdisciplina integrale della materiaî, bensÏ solo i principi fondamentali) che impedisca alla Regione Sardegna di stabilire il divieto di cui alla legge censurata. In secondo luogo, neppure dalla disciplina comunitaria potrebbe farsi discendere la illegittimit‡ di tale divieto, ed in particolare la direttiva 92/3 Euratom, rilevante in tema di rifiuti radioattivi, riguarderebbe soltanto le spedizioni transfrontaliere e si limiterebbe a prevedere un regime di autorizzazioni e controlli in funzione della tutela della salute. In merito alla libert‡ di circolazione garantita dal trattato CE, se Ë vero che non puÚ venire impedita ai sensi dell'art. 28 essa puÚ, tuttavia, subire limitazioni giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali ai sensi dell'art. 30 del medesimo trattato.
Infondata, infine, sarebbe anche la censura relativa all'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost. Il legislatore regionale, infatti, non ha posto alcuna tassa o tariffa per l'immissione dei rifiuti radioattivi nel territorio sardo, sicchÈ l'incidenza sul mercato dei materiali nucleari, non meglio precisata nel ricorso, sarebbe soltanto indiretta: la disciplina impugnata, infatti, Ë diretta a tutelare la salute.
In conclusione la difesa regionale chiede che la questione di costituzionalit‡ della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8, sia dichiarata infondata.
3.ñ Con ricorso notificato il 19 gennaio 2004 e depositato i1 successivo 26 gennaio (r.ric. n. 7 del 2004), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 agosto 1995, n. 59), che all'art. 1 ha dichiarato il territorio regionale ìdenuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientificaî.
Considerato che la legge n. 59 del 1995 riguarda lo smaltimento dei rifiuti, il ricorrente reputa che la norma sia posta a tutela della salute, ma osserva che essa investe altresÏ la tutela dell'ambiente, di competenza statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost. La disciplina statale che qui verrebbe in rilievo sarebbe il d.lgs. n. 230 del 1995, che ha dato attuazione a diverse direttive comunitarie, applicabili a tutti i rapporti, anche a quelli che non investono due Stati diversi.
Secondo la difesa erariale, nell'applicazione di norme attuative di disposizioni comunitarie la nozione di ambiente va ricavata dall'ordinamento comunitario, e nella specie dall'art. 174 del trattato CE, che ha come obiettivo di assicurare un ambiente salubre: dunque, per quanto riguarda le materie radioattive la disciplina dell'ambiente comprenderebbe anche quella della salute ricadendosi perciÚ nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato. Soltanto se la legge statale avesse attuato non correttamente la normativa comunitaria, la legge regionale potrebbe derogare alla nozione di ambiente discendente da essa, ed in questo caso sorgerebbe una questione sulla portata della normativa comunitaria di competenza della Corte di giustizia.
Alla medesima conclusione si perverrebbe anche lasciando la prospettiva comunitaria e guardando alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 407 e n. 536 del 2002). Il d.lgs. n. 230 del 2005 ha fissato gli standard di tutela; esso ha disciplinato il trasporto di materie radioattive (art. 21) ed ha confermato le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, che all'art. 5 richiede un'apposita autorizzazione ministeriale nella quale possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA, valide per l'intero viaggio e da attuare sui territori di tutte le Regioni interessate. Pertanto, ìil divieto di transito nell'ambito di una Regione, incidendo sui rischi connessi al viaggioî, puÚ rendere non pi˘ adeguate le prescrizioni imposte, pregiudicando le possibilit‡ di prevenzione e di controllo dello Statoî. Un trasporto di materie radioattive che interessi territori di pi˘ Regioni non puÚ non essere disciplinato dallo Stato, che solo puÚ provvedere con effetti ultraregionali e puÚ coordinare gli interessi dei vari enti interessati. E se l'organo amministrativo deve essere statale in base all'art. 118, primo comma, Cost., allora anche la fonte legislativa non potrebbe che essere tale. Si aggiunga inoltre che se tutte le Regioni adottassero una simile disciplina, come del resto ha gi‡ fatto la Regione Sardegna, le materie radioattive non potrebbero uscire dalla Regione in cui sono prodotte.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la difesa erariale osserva che valutando la legge impugnata dal punto di vista della tutela della salute essa contrasterebbe con i principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 230 del 1995, tra i quali in particolare il regime dell'autorizzazione con prescrizioni (art. 21) cui la legge regionale, imponendo il divieto di transito, non si atterrebbe.
Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., il ricorrente propone le medesime censure gi‡ ricordate sopra (relative al giudizio promosso nei confronti della legge sarda), chiarendo che sebbene l'art. 30 del trattato CE consenta divieti e restrizioni al transito di merci per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e tutela della salute, tuttavia la giurisprudenza comunitaria costante ritiene che tali limitazioni debbono essere proporzionate ed indispensabili per la tutela dell'interesse rilevante, come non sarebbe invece nel caso di specie. La tutela della salute si sarebbe realizzata, infatti, attraverso misure che investono tutte le materie radioattive, anche quelle prodotte all'interno della Regione. Ad avviso della difesa erariale, la legge regionale sembra piuttosto voler evitare oneri di controllo e di intervento in caso di incidenti, ma, sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, tale obiettivo non sarebbe sufficiente a giustificare la preclusione del transito.
In conclusione, l'Avvocatura chiede la dichiarazione di incostituzionalit‡ di tutta la legge regionale censurata considerato che ìdalla illegittimit‡ costituzionale dell'art. 1 deriva quella dell'art. 2î.
4. Si Ë costituita la Regione Basilicata, chiedendo che il ricorso sia rigettato per l'inammissibilit‡ ed infondatezza delle censure prospettate.
Quanto alla lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente ex art. 117, comma secondo, lettera s, Cost., la difesa regionale sostiene che, come emerge dalla relazione al disegno di legge della Giunta Regionale, le norme sono state dettate ìper finalit‡ afferenti alla tutela della salute pubblica e nell'esercizio delle competenze della protezione civile e governo del territorioî e per contrastare ìla 'concreta possibilit‡' ex D.L. n. 314 del 2003 che il territorio regionale fosse oggetto, 'inaudita altera parte', dell'intervento statale, legislativo prima ed amministrativo poi, diretto all'elezione del territorio di Basilicata quale deposito nazionale delle scorie radioattiveî. Pertanto non sussisterebbe alcuna invasione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, tanto pi˘ che da tale attribuzione non potrebbe farsi discendere una compressione del potere delle Regioni di legiferare in altri settori, tanto in via concorrente che residuale, salvo che il legislatore statale dichiari quale interesse unitario intenda tutelare attraverso l'esercizio di una competenza che incide anche su quelle regionali. Nella normativa richiamata dal Presidente del Consiglio dei Ministri non si troverebbero ìragioni giustificatrici che possano risolversi in termini di limitazioni al potere legislativo regionale riferentesi alle materie di legislazione concorrente, atteso peraltro l'inconfutabile dato storico della sua emanazione antecedente alla riformulazione del titolo V della Costituzione e l'assoluta mancanza di una preordinazione alla tutela ambientaleî.
Infondato e pretestuoso sarebbe, sempre secondo la difesa regionale, l'assunto che la legge regionale abbia violato le norme del d.lgs. n. 230 del 1995 recanti standard minimi di tutela della salute. Tali norme, infatti, ìper essere considerate inderogabili e non suscettibili di modificazione da parte regionale dovrebbero essere previste per garantire l'attuazione della tutela ambientaleî; tuttavia questa connessione ìnon si evince dalla normativa richiamata, art. 21 D.lgs. 230 del 1995 e art. 5 L. 1860/1962, quest'ultima sull'impiego dell'energia nucleareî. ìLa normativa richiamata Ë invero passibile di essere derogata con la previsione da parte del legislatore regionale di limiti pi˘ rigorosi rispetto a quelli individuati in via generale dallo Statoî, e tanto conformemente a quanto sancito dalla Corte nella sent. n. 307/2003. Sia il diritto comunitario che la giurisprudenza costituzionale consentirebbero di apportare deroghe alla disciplina comune con effetti di maggior protezione dei valori tutelati (si citano in proposito le sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002). Da ciÚ conseguirebbe che la normativa regionale censurata, ìin quanto finalisticamente preordinata alla tutela della salute, e dettata anche per la protezione civile e governo del territorio, legittimamente puÚ derogare alle previsioni ex D.lgs. 230/1995, come pure alla normativa comunitaria, che tanto consenteî. Inoltre ìla preclusione non Ë assoluta, ma soffre di un esteso numero di eccezioni talchÈ la stessa normativa non puÚ considerarsi un divieto assoluto all'ingresso di materiale nucleare sul territorio di Basilicataî.
5.ñ Con ricorso notificato il 6 febbraio 2004 e depositato il 12 febbraio 2004 (r.ric. n. 19 del 2004) il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato in via principale la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e salute dei cittadini), che all'art. 1 ha dichiarato il territorio regionale ìdenuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionaleî sulla base delle competenze regionali ìin materia di urbanistica ed ambiente, nonchÈ delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorioî.
Quanto alla individuazione della materia pertinente, il ricorrente sostiene anzitutto che se il legislatore regionale ha inteso provvedere in materia di ambiente, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost. alla competenza esclusiva statale, allora la disciplina censurata dovrebbe essere solo per questo dichiarata costituzionalmente illegittima. Sicuramente estranee all'oggetto della legge regionale, che riguarda beni mobili, sarebbero invece, sempre secondo la difesa erariale, la tutela del territorio e l'urbanistica, materie che verrebbero interessate soltanto qualora fossero disciplinati ìcriteri di localizzazione degli impianti di conservazione dei materiali nucleari o delle discariche dei rifiutiî. Neppure pertinente sarebbe il riferimento alla protezione civile, dato che i materiali nucleari provocano problemi di tal genere non di per sÈ ma soltanto qualora si verifichino eventi eccezionali nella loro gestione. Dunque la competenza legislativa regionale potrebbe fondarsi solo sulla tutela della salute.
Da questo punto in poi l'Avvocatura ripete argomentazioni identiche a quelle ricordate in riferimento al ricorso iscritto al reg. ric. n. 7 del 2004 e conclude chiedendo che tutta la legge della Regione Calabria sia dichiarata costituzionalmente illegittima, considerato che le altre disposizioni in essa contenute svolgono una funzione strumentale rispetto all'art. 1.
6.ñ Si Ë costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri venga respinto e la questione di costituzionalit‡ della legge della Regione Calabria sia dichiarata infondata.
La difesa regionale muove dall'assunto, fondato sulla medesima giurisprudenza costituzionale richiamata dall'Avvocatura, che le Regioni siano titolari di competenze concorrenti finalizzate ad assicurare la tutela ambientale, e che tale titolarit‡ non possa ritenersi preclusa o impedita dall'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost. Una simile violazione potrebbe configurarsi soltanto nel caso di contrasto con gli standard minimi eventualmente fissati dalle leggi dello Stato.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 117, primo comma, la difesa della Regione ritiene che il d.lgs. n. 230 del 1995 non contenga ìalcun principio comunitario fondamentale che sarebbe violato dalla legge regionaleî e che le direttive comunitarie, cui tale decreto legislativo d‡ attuazione, siano finalizzate a tutelare la salute dei cittadini. La normativa regionale non imporrebbe divieti indiscriminati e permanenti relativi ai materiali radioattivi, trattandosi ìdi norme dall'evidente contenuto programmatorioî, che impegnano la Regione ìa pervenire all'adozione di ulteriori misure legislative ed amministrative una volta acquisita (Ö) la necessaria conoscenza della situazione complessiva relativa alla presenza di rifiuti radioattivi nel territorio regionaleî. Essa pertanto non introdurrebbe ìderoghe peggiorative delle misure e degli standard di sicurezza gi‡ fissati con legge dallo Statoî, e ciÚ anche se si ritenesse, come fa l'Avvocatura, che il d.lgs. n. 230 del 1995 detti la disciplina completa della materia. Tale compiuta disciplina si risolverebbe, secondo l'impostazione seguita nel ricorso, ìin una sorta di imposizione di una speciale 'servit˘ di passaggio' del materiale radioattivo di cui sarebbe titolare lo Stato ed il cui 'fondo servente' sarebbe costituito dal territorio regionaleî: una tale configurazione sarebbe da escludere perchÈ la potest‡ regionale incontrerebbe il solo limite degli standard minimi di tutela eventualmente fissati dallo Stato.
In conclusione, la difesa regionale ritiene che nella complessa materia di cui si tratta non possa affermarsi una ì'primazia' ovvero una potest‡ esclusiva dello Stato che scaturirebbe dalla disciplina contenuta nel D.lgs. n. 230 del 1995î dato che lo stesso decreto attribuirebbe alle Regioni la potest‡ di disciplinare, anche con leggi proprie, ìaspetti non secondari della materia dei materiali radioattiviî (v. artt. 10-sexies, lettera b), 28, comma 1, 29, comma 2, 30, comma 2, 33, comma 1, 34, comma 2, 104, comma 2).
7.ñ Con ricorso notificato il 9 marzo 2004 e depositato il 17 marzo 2004 (r.ric. n. 40 del 2004) il Presidente della Giunta della Regione Basilicata ha impugnato in via principale il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi), e la legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, chiedendo anche che la Corte ìvaluti l'ipotesiî di sospendere l'efficacia della normativa censurata ex art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Regione ricorrente anzitutto descrive la normativa censurata nella sua evoluzione, sottolineando 'il grande clamore' suscitato dal decreto impugnato per il suo contenuto, e cioË la prevista realizzazione entro il 31 dicembre del 2008 di un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nel territorio del comune di Scanzano Jonico in Provincia di Matera, e per le modalit‡ di assunzione, e cioË un provvedimento d'urgenza (anticipatorio della delega a legiferare contenuta nell'art. 30 del disegno di legge del Governo diretto al riordino del settore energetico). A seguito di un emendamento presentato dal Governo presso l'VIII^ Commissione della Camera, nella legge di conversione Ë stata espunta la individuazione del Comune di Scanzano Jonico e si Ë previsto che il sito ove ubicare il deposito venga individuato entro un anno dall'entrata in vigore della stessa. L'individuazione dovr‡ avvenire con atto del Commissario straordinario al termine di una attivit‡ concertativa che richiede di sentire la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 2 del d.l. n. 314 del 2003 e la previa intesa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Qualora l'intesa non sia raggiunta nel termine indicato, spetter‡ al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, individuare il luogo ove realizzare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (art. 1, comma 1). La realizzazione e la gestione definitiva in concessione dello stesso Ë affidata alla s.p.a. SOGIN e, per assicurare l'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario con poteri in deroga alla normativa vigente, abilitato ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla progettazione, istruttoria e realizzazione del Deposito anche in sostituzione dei soggetti competenti, ad eccezione degli atti di competenza del Ministero dell'ambiente e del territorio, relativamente alla valutazione di impatto ambientale, e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (art. 2). Il decreto, come convertito, disciplina poi l'allocazione dei rifiuti radioattivi (art. 3), la determinazione di misure compensative in favore degli enti territoriali interessati e di misure d'informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi (art. 4), la copertura finanziaria e l'entrata in vigore (artt. 5 e 6).
Con riguardo all'intero testo normativo del decreto legge n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge n. 368 del 2003, la ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. e dell'art. 117, terzo comma, Cost.: l'insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza avrebbe leso la competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute, governo del territorio e protezione civile. CiÚ risulterebbe dal preambolo dello stesso provvedimento legislativo, che afferma la necessit‡ ed urgenza di dare immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, mentre nel secondo comma dell'art. 1 prevede che il Deposito sia completato molto dopo l'entrata in vigore del decreto (15 novembre 2003), e cioË entro il 31 dicembre 2008. Altrettanto insufficienti sarebbero le motivazioni contenute nella relazione del d.d.l. di conversione che, considerato il contesto di crisi internazionale, giustificano l'intervento sulla base, tra l'altro, del rischio di atti terroristici, e ciÚ in contrasto con l'impegno, derivante dall'appartenenza all'Unione Europea, di dotarsi di un deposito ingegneristico entro il 2013 e di uno geologico entro il 2018. Neppure si potrebbe addurre a giustificazione l'inerzia del Parlamento, considerato che alle Camere era in discussione proprio il conferimento di una delega al Governo in materia, delega che oltre a fissare le modalit‡ di esercizio della stessa, prevedeva la partecipazione degli enti territoriali interessati alla individuazione del sito. Ancora, l'insussistenza dei presupposti di necessit‡ e di urgenza sarebbe dimostrata dalla non immediata applicabilit‡ delle norme censurate. Il Governo infine si sarebbe dovuto limitare ad individuare gli standard minimi in base ai quali le Regioni avrebbero potuto legiferare in via ulteriore.
La ricorrente dubita della legittimit‡ costituzionale della normativa statale in riferimento ai principi di sussidiariet‡, ragionevolezza, leale collaborazione e previa intesa tra Stato e Regioni (come affermato nella sentenza n. 303 del 2003). » ben vero che il legislatore statale giustifica l'adozione della disciplina censurata sulla base di esigenze di tutela dell'ambiente ñ 'materia trasversale' di competenza legislativa esclusiva dello Stato ñ ma ciÚ non escluderebbe, anzi richiederebbe, il riconoscimento in capo agli altri enti territoriali delle correlative funzioni amministrative. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di un'opera di interesse nazionale, ritenuta indifferibile ed urgente, le funzioni amministrative ad essa sottese apparterrebbero agli enti territoriali ìinvestiti, interessati, vincolati da quell'operaî. Lo Stato, per appropriarsi di tali funzioni amministrative ìdovrebbe preliminarmente consumare una fase interlocutoria di previa intesa con gli enti territoriali da articolarsi diversamente a seconda della fase di attuazione dell'iniziativa in cui si verte. Una prima fase coinvolgente tutte le regioni per procedere all'individuazione del territorio ove ubicare il deposito ed una o pi˘ fasi successive intercorrenti con l'ente regione, il cui territorio fosse stato individuato come area utile per posizionare l'opera di che trattasiî. La difesa regionale reputa insoddisfacente sotto questo aspetto la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, e ritiene che lo Stato abbia avocato a sÈ illegittimamente ogni funzione. La normativa censurata lederebbe anche i principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, in quanto sacrificherebbe i diritti costituzionalmente protetti dagli artt. 9 e 32 Cost. delle popolazioni del territorio su cui verr‡ ubicato il Deposito, per la insufficiente o mancata partecipazione degli enti territoriali ai processi decisionali ed alle fasi amministrative. Con riferimento poi all'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi, mancherebbe, inoltre, nella disciplina impugnata ogni previsione che subordini tale intervento ad un espresso atto di diniego proveniente dall'ente regionale.
In conclusione, il Presidente della Giunta della Regione Basilicata chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimit‡ costituzionale del decreto-legge e della legge di conversione, instando preliminarmente perchÈ la Corte valuti l'ipotesi di sospendere l'efficacia della normativa impugnata ex art. 35 della l. n. 87 del 1953, ricorrendo un pregiudizio grave ed irreparabile per i cittadini.
8.ñ Si Ë costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto perchÈ infondato.
Secondo la difesa erariale il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile e la questione si sposterebbe sul secondo, in considerazione della univoca giurisprudenza costituzionale che consente alle Regioni di contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti aventi forza di legge soltanto qualora la violazione sia idonea a vulnerare le attribuzioni costituzionali delle Regioni (v. da ultimo la sentenza n. 6 del 2004). Il motivo sarebbe comunque infondato, in quanto, sotto questo profilo la normativa statale potrebbe essere censurata soltanto nel caso di ìevidente mancanzaî dei presupposti di necessit‡ ed urgenza. La presenza sull'intero territorio nazionale di rifiuti radioattivi conservati in condizioni non in grado di garantire nÈ l'ambiente nÈ la salute dei cittadini, la necessit‡ di predisporre un deposito unico nazionale dove essi vengano concentrati sotto la responsabilit‡ di un solo organo, ed i pericoli aggravati dalla situazione internazionale escludono in ogni caso che possa ritenersi evidente la mancanza delle condizioni di cui all'art. 77 Cost. Nessun rilievo puÚ attribuirsi al fatto che gli effetti del decreto-legge non possano realizzarsi immediatamente, per i tempi richiesti al fine della costruzione del deposito nazionale. Sugli effetti sananti della legge di conversione, la difesa erariale non reputa necessario soffermarsi per la infondatezza delle tesi avversarie.
L'Avvocatura reputa inammissibile, in quanto non tempestivo, il ricorso (notificato il 9 marzo 2004) in quanto proposto nei confronti del decreto-legge (pubblicato il 18 novembre 2003) ma pure in quanto proposto nei confronti delle modifiche introdotte con la legge di conversione, aventi una funzione puramente strumentale e di completamento della disciplina contenuta nel decreto legge. Sarebbe irragionevole ammettere il sindacato su tali ultime norme, una volta che le norme portate dal decreto legge si sono consolidate.
Anche in ordine alla presunta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. il ricorso sarebbe inammissibile per non aver la Regione individuato le singole norme non recanti principi fondamentali. La trasversalit‡ della materia ambiente, pur attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, puÚ ben giustificare la sovrapposizione di una eventuale normativa legislativa regionale in materia di sua competenza, concorrente o esclusiva, e tuttavia non puÚ comportare la illegittimit‡ costituzionale della legislazione statale.
Quanto alla previsione del deposito, la difesa erariale esclude la competenza a provvedere rivendicata dalla Regione, adducendo che la medesima competenza dovrebbe riconoscersi in capo a tutte le Regioni, con la conseguente possibilit‡ di avere tanti depositi regionali o di non averne alcuno, considerato che le leggi regionali non produrrebbero effetti al di l‡ del territorio della Regione che le ha poste. L'individuazione del luogo pi˘ adatto per l'unico deposito sul territorio nazionale non puÚ essere fatta da una singola Regione, per la limitazione delle sue competenze, nÈ vi sarebbe ìil mezzo procedimentale per una valutazione consensuale di tutteî.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che, in applicazione dei principi di sussidiariet‡ ed adeguatezza, la competenza legislativa in materia non puÚ che essere rimessa allo Stato, il solo in grado di assicurarne l'esercizio unitario, compiendo una valutazione dell'intero territorio nazionale con criteri uniformi (si richiamano sul punto le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).
Quanto alla contestazione delle funzioni amministrative statali conseguenti, in virt˘ del superamento del principio del parallelismo, la difesa erariale reputa che sarebbe stato contraddittorio attribuirle alle Regioni o agli enti minori, avendo questi competenze limitate ai territori rispettivi. CosÏ anche la individuazione degli organi statali competenti non poteva che spettare allo Stato, senza coinvolgimenti regionali, poichÈ le Regioni non avrebbero interessi costituzionalmente garantiti rispetto alla organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.). Trattandosi di un'opera di sua propriet‡ e fatta a sue spese non poteva essere che lo Stato a gestire tutte le operazioni, dalla individuazione del luogo alla esecuzione dei lavori. Gli interessi delle Regioni, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbero tutelati adeguatamente attraverso la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata, unico organo che puÚ essere coinvolto, tenuto conto che le Regioni sono interessate in posizioni contrapposte. Singolare sarebbe, inoltre, la tesi della ricorrente secondo la quale, in mancanza del consenso delle Regioni, il procedimento si sarebbe dovuto interrompere. La difesa erariale ricorda come la indifferibilit‡ dell'intervento sia stata provocata proprio dal dissenso delle Regioni.
Un ultimo rilievo investe la rivendicazione della Regione di funzioni amministrative in capo agli enti territoriali minori, nel senso che, una volta individuato il sito, le competenze avrebbero dovuto essere attribuite al Comune nel cui territorio il sito si trova. Anzitutto, rileva la difesa erariale, l'art. 127, secondo comma, Cost. consentirebbe alla Regione di promuovere la questione di costituzionalit‡ soltanto quando una legge dello Stato leda la sua sfera di competenza; ed in secondo luogo, la legge censurata non avrebbe trascurato le eventuali implicazioni territoriali: sia prevedendo misure di compensazione territoriale (art. 4), sia stabilendo che, alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, le misure vengano trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
9.ñ Nel giudizio promosso nei confronti della legge sarda (r. ric. n. 67 del 2003), ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, illustrando i motivi del ricorso.
Premesso che alla luce della normativa comunitaria i materiali nucleari, anche sotto forma di rifiuti, costituiscono merci, si sottolinea anzitutto l'illegittimit‡ di ogni disposizione che ne limiti la circolazione.
Il ricorrente nega poi che l'art. 3, lettera f), dello statuto attribuisca alla Regione Sardegna potest‡ in materia ambientale, ritiene estranei alla materia disciplinata dalla legge impugnata il governo del territorio e la protezione civile, mentre, in ordine alla tutela della salute, osserva come, secondo l'art. 174 del trattato CE, la protezione della salute costituisca uno degli obbiettivi della politica ambientale, sicchÈ, se la legge statale ñ il d.lgs. n. 230 del 1995, che reca la disciplina, attuativa della normativa comunitaria, del trasporto di materie radioattive - ha correttamente attuato le direttive comunitarie, la protezione della salute umana, nei limiti in cui Ë compresa nella disciplina dell'ambiente secondo la nozione comunitaria, rientrerebbe nella legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., e la Regione non potrebbe derogarvi (viene richiamata la sentenza n. 536 del 2002).
La legge impugnata, quindi, per quanto attiene alla tutela della salute Ë illegittima sotto un duplice profilo: per aver inciso su una normativa comunitaria in materia di ambiente, la cui attuazione rientra nella legislazione esclusiva dello Stato, e per non essersi attenuta ai principi fondamentali che, in mancanza di una formulazione espressa, vanno desunti dalla legislazione preesistente. Quest'ultima fissa gli standard di tutela anche per il trasporto di materiale radioattivo, il quale, ove interessi i territori di pi˘ Regioni, non puÚ essere disciplinato che da una fonte capace di produrre effetti giuridici al di l‡ dei singoli territori; esso non puÚ essere lasciato all'iniziativa dei singoli soggetti interessati, richiedendo l'intervento preventivo di un organo amministrativo capace di stabilire la prescrizioni particolari necessarie per prevenire i pericoli, organo che, in base ai criteri enunciati dall'art. 118, primo comma, Cost., non puÚ che essere statale, come la fonte legislativa che lo prevede.
9.1.ñ Nel medesimo giudizio, ha depositato memoria la Regione Sardegna, che, insistendo per l'infondatezza delle questioni sollevate, anzitutto afferma, sulla scorta di giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di una competenza regionale in materia ambientale, individuata nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, il che ricorrerebbe nel caso della legge impugnata, la cui finalit‡ diretta concretamente perseguita Ë la tutela della salute degli abitanti del territorio regionale.
Quanto alla tutela della salute, in assenza di finalit‡ di rango costituzionale in grado di contrapporsi efficacemente, nel caso di specie, al bene primario della salute (sono richiamate le sentenze n. 193 del 1997 e n. 399 del 1996), l'intervento regionale sarebbe rispondente ad una logica di corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Alla restrizione all'ingresso di materiali nucleari disposta dalla legge sarda, infatti, non si contrapporrebbe alcuna esigenza unitaria di carattere nazionale in grado di impedire al legislatore regionale di fissare standard di tutela pi˘ elevati rispetto a quelli fissati dalla legislazione statale e da quella comunitaria, anche in applicazione dei principi comunitari di prevenzione e di precauzione in materia ambientale (vengono richiamate le sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002, in ordine alla possibilit‡ per le Regioni di modificare in senso pi˘ restrittivo i valori-soglia fissati in sede statale).
10.ñ Nel giudizio promosso nei confronti della legge lucana (r. ric. n. 7 del 2004), ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, sviluppando argomenti analoghi a quelli svolti nella memoria relativa al giudizio che precede (r. ric. n. 67 del 2003).
11.ñ Anche nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Calabria (r. ric. n. 19 del 2004), ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, sviluppando argomenti analoghi a quelli svolti nella memoria relativa al giudizio rubricato al r.ric. n. 67 del 2003.
12.ñ In prossimit‡ dell'udienza pubblica, nel giudizio promosso dalla Regione Basilicata (r.ric. n. 40 del 2004) ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo per l'inammissibilit‡ del ricorso, soprattutto per il suo tenore generale, perchÈ privo di indicazione delle specifiche norme censurate ñ il che non consentirebbe ad esso resistente che di svolgere difese generiche ñ, ovvero per la sua infondatezza.
In ordine alla lamentata violazione delle competenze amministrative, cui l'esecuzione dell'opera darebbe luogo, si osserva che alla realizzazione del deposito, ìopera di difesa nazionale di propriet‡ dello Statoî, Ë estranea la potest‡ programmatoria degli enti locali; e che, peraltro, rientrando la programmazione urbanistica nei poteri dei Comuni, la Regione non sarebbe legittimata ai sensi dell'art. 127 Cost. a rivendicarli, quando non sia investita la sua sfera di competenza.
A radicare la potest‡ legislativa dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, Cost., prosegue la difesa erariale, Ë sufficiente la connessione fra radioattivit‡ ed ambiente, sicchÈ non puÚ negarsi la possibilit‡ per lo Stato di predisporre direttamente, con un'opera di sua propriet‡ e quindi costruita a sue spese, un luogo di stoccaggio di massima sicurezza dei rifiuti. CiÚ sarebbe conforme al principio di adeguatezza richiamato dall'art. 118 Cost. La scelta del sito, mettendo le Regioni in una situazione di conflitto, non potrebbe che essere portata al livello pi˘ alto, che Ë quello dello Stato, secondo il principio di sussidiariet‡, anch'esso fissato dall'art. 118 Cost. Le funzioni amministrative corrispondenti non potevano, di conseguenza, che essere dello Stato, con la possibilit‡, per le Regioni, di far valere il proprio punto di vista in sede di Conferenza unificata, ma con l'attribuzione al Presidente del Consiglio della competenza a provvedere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa.
Trattandosi di opera di difesa nazionale e di propriet‡ dello Stato, la potest‡ legislativa di quest'ultimo si fonderebbe anche sull'art. 117, secondo comma, Cost., lettere d e g, poichÈ rientra nella organizzazione amministrativa non solo la predisposizione delle risorse umane, ma anche di quelle materiali.
Considerato in diritto
1.ñ Il Governo impugna tre leggi regionali, rispettivamente delle Regioni Sardegna (r.ric. n. 67 del 2003), Basilicata (r.ric. n. 7 del 2004) e Calabria (r.ric. n. 19 del 2004), aventi in comune fra loro l'oggetto, consistente essenzialmente nella dichiarazione del territorio regionale come territorio ìdenuclearizzatoî e precluso al transito e alla presenza di materiali nucleari provenienti da altri territori.
A sua volta la Regione Basilicata impugna (r.ric. n. 40 del 2004) il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi), e la relativa legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, il cui oggetto riguarda principalmente la previsione di un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e le competenze e le procedure per la sua realizzazione.
2.ñ Data la connessione oggettiva, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3.ñ La legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato) si compone di 4 articoli. L'art. 1 sancisce al comma 1 che ´la Regione autonoma della Sardegna, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze esclusive in materia di urbanistica ed ambiente attribuite dall'articolo 3, lettera f, dello statuto speciale, interpretate dall'articolo 58 del d.P.R. n. 348 del 1979 e dall'articolo 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonchÈ delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Sardegna denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionaleª.
Il comma 2 stabilisce che ´sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione industriale e per la ricerca scientificaª.
L'art. 2 prevede la nomina di una Commissione di inchiesta con compiti di verifica della eventuale presenza di materiali radioattivi e dello stato di avanzamento degli studi in vista delle localizzazioni di depositi di detti materiali nel territorio regionale (comma 1), e dispone che successivamente il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio approvato a maggioranza di due terzi dei consiglieri, ´esprime la definitiva posizione della Regione sia sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o scorie e rifiuti di sostanze radioattive, sia anche sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi o dannosi non prodotti nel territorio regionaleª (comma 2), mentre ´ove necessario il Consiglio regionale promuove l'adozione di apposite norme di attuazione statutarie, che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorioª.
L'art. 3 prevede Misure urgenti di vigilanza e controllo curate dalle strutture regionali preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria; l'art. 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Il ricorrente censura l'intera legge in quanto interferirebbe con la materia dell'ambiente, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non potrebbe trovare base nelle competenze regionali in materia di urbanistica, governo del territorio e protezione civile, e in quanto, con riferimento alla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, non si sarebbe attenuta ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale preesistente, secondo i quali ´restrizioni generalizzate alle attivit‡ economiche, non legate a situazioni particolari di ambiente o di operatoreª, andrebbero fondate su dati scientifici attendibili e non su valutazioni genericamente prudenziali.
La legge impugnata violerebbe altresÏ l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto contrasterebbe con la disciplina attuativa di direttive comunitarie recata dal d.lgs. n. 230 del 1995, che sarebbe fonte della ìdisciplina integrale della materiaî. Inoltre, precludendo la circolazione dei rifiuti radioattivi sul territorio regionale, la legge violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione (che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza), perchÈ interferirebbe nel mercato dei materiali nucleari, anch'essi soggetti alla disciplina della concorrenza.
Dalla incostituzionalit‡ dell'art. 1 discenderebbe come conseguenza necessaria quella degli articoli 2 e 3 della legge, destinati ad operare sul presupposto della efficacia dell'art. 1 medesimo.
4.ñ La questione Ë fondata.
Un intervento legislativo della portata di quello posto in essere dalla Regione Sardegna con la legge impugnata non trova fondamento in alcuna delle competenze attribuite alla Regione medesima dallo statuto speciale e dalla Costituzione.
In particolare, non puÚ valere a fondare tale intervento la competenza legislativa primaria in materia di ìedilizia ed urbanisticaî (art. 3, lettera f, dello statuto), che non comprende ogni disciplina di tutela ambientale, e deve comunque esercitarsi ñ quando si tratti di ambiti in cui le Regioni ordinarie non abbiano acquisito con il nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, maggiori competenze invocabili anche dalle Regioni speciali in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (cfr. sentenza n. 536 del 2002) ñ nei limiti statutari delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali e comunitari (a cui si puÚ ricondurre almeno in parte la disciplina del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante ìAttuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzantiî, la quale infatti trova applicazione anche nei confronti delle Regioni speciali, come risulta da alcune delle sue disposizioni in materia di rifiuti radioattivi, quali ad esempio gli artt. 29, comma 2, 30, comma 2, 33, comma 1).
Per quanto riguarda la disciplina ambientale, non solo le Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema Ë stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalit‡ di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002, n. 307 e n. 312 del 2003, n. 259 del 2004).
NÈ, in proposito, puÚ valere riferirsi, come fa l'art. 1, comma 1, della legge impugnata, all'art. 58 delle norme di attuazione dello statuto sardo di cui al d.P.R. n. 348 del 1979, che si limita a trasferire alla Regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali, e all'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, che pur includendo la ìprotezione dell'ambienteî nell'ambito della disciplina dell'uso del territorio riconducibile alla materia ìurbanisticaî non ha fatto venir meno le competenze statali in materia specificamente ambientale.
Ancor meno la legge censurata puÚ giustificarsi in base alla competenza concorrente della Regione in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio: mentre questi ultimi due titoli di competenza non aggiungono nulla ai poteri della Regione in campo ambientale, in presenza della competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, i poteri della Regione nel campo della tutela della salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione pi˘ rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale (cfr. sentenza n. 307 del 2003), il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale pi˘ ampio, come avverrebbe in caso di impossibilit‡ o difficolt‡ a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi.
», in ogni caso, decisivo osservare che alle Regioni, sia ad autonomia ordinaria sia ad autonomia speciale, Ë sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare ìin qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioniî (art. 120, primo comma, Cost., pur non espressamente invocato dal ricorrente): e una normativa, come quella impugnata, che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari provenienti da altri territori Ë precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione.
In fatto, poi, Ë ben noto che il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi ñ e quelli radioattivi lo sono ñ di origine industriale non puÚ essere risolto sulla base di un criterio di ìautosufficienzaî delle singole Regioni (cfr. sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505 del 2002), poichÈ occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attivit‡ che producono tali rifiuti, nonchÈ, nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della necessit‡ di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilit‡ di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto ìnot in my backyardî), non puÚ tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.
5.ñ Nemmeno varrebbe, a contrastare la fondatezza della censura, il rilievo che il comma 2 dell'art. 1 della legge impugnata esclude dal divieto di transito e di presenza ìi materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione industriale e per la ricerca scientificaî, nÈ il rilievo del carattere in qualche modo transitorio della disciplina, in attesa che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge, la Regione adotti la propria ìdefinitiva posizioneî sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o di rifiuti radioattivi.
Quanto al primo rilievo, basta infatti osservare che queste esenzioni non riguardano il caso dello smaltimento di rifiuti radioattivi, che Ë, notoriamente, il problema che fa sorgere le maggiori difficolt‡ in termini di individuazione dei siti idonei.
Quanto alla transitoriet‡ della disciplina, essa, anche se sussistesse (ma l'art. 1 non si esprime in questi termini), non varrebbe a giustificarla sul piano costituzionale, una volta che si riscontri, come si Ë fatto, che essa eccede dalla competenza della Regione e vÓola limiti a questa imposti dalla Costituzione.
L'art. 1 della legge regionale Ë dunque costituzionalmente illegittimo. Lo sono egualmente, per la loro stretta connessione con l'art. 1, le altre disposizioni della legge: l'art. 2, infatti, presuppone la possibilit‡ per la Regione di decidere autonomamente sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi prodotti fuori del territorio regionale, e l'art. 3 si riferisce espressamente a misure dirette ad impedire ìl'immissione di nuove ed ulteriori consistenzeî di materiali nucleari nel medesimo territorio della Regione.
6.ñ La legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59), aggiunge, con l'art. 1, un comma 1-bis all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), del seguente tenore: ´Il territorio della Regione Basilicata Ë dichiarato denuclearizzato e precluso al transito e alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientificaª.
L'art. 2 della legge impugnata, a sua volta, aggiunge alla legge regionale n. 59 del 1995 il seguente art. 4-bis: ´La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, ivi comprese l'ARPAB e le Aziende del Servizio sanitario regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione necessarie ai fini di cui al precedente articolo 1, comma 1-bisª.
Il ricorrente lamenta la violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, la violazione di norme comunitarie e dunque dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, il contrasto con i principi fondamentali ricavabili in materia dal d.lgs. n. 230 del 1995.
7.ñ La questione Ë fondata.
PoichÈ la legge impugnata tende a disciplinare in modo preclusivo di ogni altro intervento la presenza e lo stesso transito, nel territorio regionale, di sostanze radioattive, fra cui i rifiuti radioattivi, Ë palese la invasione della competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dall'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, nonchÈ la violazione del vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost. (pur non espressamente invocato dal ricorrente), che vieta ogni misura atta a ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni.
NÈ puÚ essere invocato, a difesa della legge, un potere della Regione di intervenire a difesa della salute con misure pi˘ rigorose di quelle fissate dallo Stato, poichÈ, come si Ë gi‡ osservato a proposito dell'analoga legge della Regione Sardegna, la Regione non puÚ in ogni caso adottare misure che pregiudichino, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, lo stesso interesse alla salute in un ambito pi˘ vasto, come accadrebbe se si ostacolasse la possibilit‡ di smaltire correttamente i rifiuti radioattivi.
Anche in questo caso, come in quello della Regione Sardegna, e per le stesse ragioni, l'illegittimit‡ della legge non puÚ essere esclusa invocando le esenzioni dal divieto previste dallo stesso comma 1-bis introdotto nell'art. 1 della legge regionale n. 59 del 1995.
L'art. 1 della legge impugnata (art. 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 59 del 1995) Ë dunque costituzionalmente illegittimo; e altrettanto Ë a dirsi, di conseguenza, per l'art. 2 (art. 4-bis della legge regionale n. 59 del 1995), che si riferisce a misure ìnecessarie ai finiî di cui al detto art. 1.
8.ñ La legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini) si compone di 5 articoli.
L'art. 1 stabilisce che ´La Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonchÈ delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionaleª.
L'art. 2 dispone la promozione di una ´Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Sudª intesa a ´rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all'agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra le popolazioni interessateª.
L'art. 3 prevede la nomina di un ìCollegio referenteî con compiti di verifica, a seguito della cui attivit‡ il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta esprimer‡ ´la definitiva posizione della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residuiª (comma 2); e la adozione di ´apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorioª (comma 4).
L'art. 5 prevede misure di vigilanza e controllo necessarie per impedire ogni contiguit‡ di materiali nucleari con le popolazioni e le strutture civili ´prevenendo l'immissione di nuove consistenze dei medesimi materialiª.
L'art. 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Il ricorrente censura la legge con argomentazioni analoghe a quelle riferite alla legge della Regione Basilicata.
9.ñ La questione Ë fondata, per le medesime ragioni e in base ai medesimi argomenti gi‡ svolti a proposito della analoga legge della Regione Basilicata, nonchÈ a proposito della legge della Regione Sardegna circa l'asserita non definitivit‡ della disciplina adottata.
Anche in questo caso l'illegittimit‡ dell'art. 1 comporta necessariamente la dichiarazione di illegittimit‡ dell'intera legge: infatti l'art. 2 nuovamente si riferisce alla ìdenuclearizzazioneî di territori; l'art. 3 presuppone la possibilit‡ per la Regione di adottare una ìdefinitiva posizioneî autonoma sull'utilizzo e sul deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari e di loro residui; e l'art. 4 finalizza le misure alla prevenzione dell'ingresso di materiali nucleari nel territorio regionale.
10.ñ Il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), Ë impugnato dalla Regione Basilicata nel testo risultante dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.
Esso, a differenza del testo originario del decreto, non individua pi˘ nel territorio del Comune di Scanzano Jonico, in Provincia di Matera, il sito per la realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Si limita invece a prevedere che la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rivenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, sia effettuata presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce ìopera di difesa militare di propriet‡ dello Statoî; e che il sito sia individuato entro un anno dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 2, sentita l'apposita Commissione tecnico-scientifica, e previa intesa in sede di conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, ovvero, in mancanza del raggiungimento dell'intesa entro il termine stabilito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 1).
La realizzazione del Deposito Ë affidata alla societ‡ gestione impianti nucleari (SOGIN s.p.a.: art. 1, comma 2), utilizzando le procedure speciali previste per le opere cosiddette strategiche dalla legge n. 443 del 2001 e dal d.lgs. n. 190 del 2002 (art. 1, comma 3).
La ìvalidazioneî del sito Ë effettuata dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dalla apposita Commissione tecnico-scientifica, previo parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, del Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (art. 1, comma 4-bis).
L'art. 2 prevede la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario, il quale provvede ìin deroga alla normativa vigenteî agli adempimenti relativi alla realizzazione del Deposito, fra cui l'approvazione dei progetti (comma 1, lettera f), ed Ë autorizzato ad adottare, con speciali modalit‡ e poteri, anche sostitutivi, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento e alla realizzazione del Deposito nazionale, fatte salve le sole competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale e le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici-APAT (comma 2). » prevista una speciale Commissione tecnico-scientifica composta da diciannove esperti, di cui quattro nominati dalla Conferenza unificata, espressi due dalle Regioni e due dagli enti locali. Il Presidente della Commissione (a seguito di una successiva modifica introdotta con l'art. 1, comma 106, della legge n. 239 del 2004) Ë nominato dal Presidente del Consiglio d'intesa con la Conferenza unificata (comma 3).
L'art. 3 prevede la allocazione e gestione in via definitiva dei rifiuti radioattivi di III categoria e del combustibile irraggiato nel Deposito nazionale, e la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti di I e II categoria in base ad un decreto del Presidente del Consiglio.
L'art. 4 prevede fra l'altro misure compensative a favore dei siti che ospitano impianti nucleari, e successivamente del territorio che ospita il Deposito nazionale.
L'art. 5 dispone misure di carattere finanziario; l'art. 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto.
11.ñ La ricorrente Regione Basilicata censura il decreto legge nel suo complesso, in primo luogo, lamentando la mancanza dei requisiti di straordinaria necessit‡ ed urgenza idonei a legittimare l'intervento del Governo, e quindi la violazione dell'art. 77 della Costituzione. Essa osserva che il decreto disciplina attivit‡, come la realizzazione del Deposito, destinate ad essere completate solo entro il 2008, e che non vi era urgenza di provvedere per la inerzia del Parlamento, il quale aveva in itinere l'approvazione di una legge di delega sull'argomento, dal contenuto pi˘ rispettoso delle autonomie regionali.
In secondo luogo la ricorrente lamenta la violazione delle competenze legislative della Regione in materia di tutela della salute, protezione civile e governo del territorio, in quanto la disciplina adottata produrrebbe effetti vincolanti e irreversibili, e non si limiterebbe, come sarebbe stato doveroso, a fissare principi sulla cui base le Regioni potessero dettare una ulteriore normativa.
Infine la ricorrente denuncia la violazione dei principi costituzionali di ìsussidiariet‡, ragionevolezza, leale collaborazione e previa intesa tra Stato e Regioniî, osservando che, pur avendo lo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, le funzioni amministrative dovrebbero essere svolte dagli enti territoriali ogni volta che l'ente sia coinvolto da iniziative riguardanti il suo territorio o la sua popolazione. Lo Stato, per assumere le funzioni amministrative che apparterrebbero naturaliter agli enti territoriali, dovrebbe preliminarmente esaurire una fase interlocutoria di previa intesa, coinvolgente tutte le Regioni, per procedere alla individuazione del territorio ove ubicare il deposito, e successivamente, per la realizzazione dell'opera, la Regione il cui territorio fosse stato individuato come area utile per collocarvi l'opera stessa. Solo a seguito di un infruttuoso tentativo di intesa sarebbe consentito allo Stato di avocare a sÈ le funzioni amministrative in questione. Nella normativa impugnata, invece, secondo la ricorrente, non vi sarebbe traccia dell'esaurimento di tale fase interlocutoria e l'intervento dell'esecutivo statale non sarebbe previsto come successivo ´ad un espresso atto di diniego proveniente dall'ente regionale interessatoª.
12.ñ Non puÚ accogliersi l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardivit‡ dell'impugnazione perchÈ effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, che avrebbe solo completato la disciplina. La giurisprudenza di questa Corte Ë costante nel riconoscere la tempestivit‡ della impugnazione dei decreti legge dopo la loro conversione, che ne stabilizza la presenza nell'ordinamento (cfr. sentenze n. 113 del 1967, n. 192 del 1970, n. 25 del 1996 e n. 287 del 2004).
13.ñ La censura di violazione dell'art. 77 della Costituzione, anche a volerla considerare ammissibile in quanto intesa a far valere in via indiretta una lesione delle competenze della Regione derivante dal contenuto delle norme del decreto legge, Ë infondata.
Non solo non Ë evidente, nella specie, la mancanza dei presupposti di straordinaria necessit‡ ed urgenza, che legittimano il ricorso al decreto legge (cfr. sentenze n. 29 del 1995 e nn. 6 e 285 del 2004): ma, al contrario, appare evidente come l'esigenza di prevedere una adeguata disciplina idonea a consentire la realizzazione delle opere, oggi mancanti, necessarie per un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi, evitando pericoli per la salute e per l'ambiente, configuri un valido presupposto per un intervento d'urgenza: anche se poi il completamento delle procedure e delle opere necessarie possa richiedere tempi non brevi. L'urgenza infatti riguarda il provvedere, anche quando occorra tempo per conseguire il risultato voluto.
14.ñ Passando alle censure fondate sull'art. 117 della Costituzione e sui principi di sussidiariet‡ e leale collaborazione (mentre non viene in esame un autonomo profilo attinente alla ìragionevolezzaî della legge), si deve anzitutto disattendere l'ulteriore eccezione di inammissibilit‡ avanzata dall'Avvocatura erariale, secondo cui difetterebbe nel ricorso la individuazione di singole disposizioni in ipotesi non di principio, e come tali denunciate in quanto lesive della competenza regionale.
» vero che l'impugnazione riguarda l'intero decreto legge, ma Ë altrettanto vero che il contenuto di questo Ë omogeneo e assai specifico, concernendo le competenze ed i procedimenti per la individuazione del sito in cui ubicare il Deposito nazionale e per la sua realizzazione. Pertanto l'oggetto delle censure appare sufficientemente precisato.
15.ñ La questione, sotto questi profili, Ë solo parzialmente fondata.
La competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., Ë tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in diversi siti, ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra tutte le garanzie necessarie sul piano della protezione dell'ambiente e della salute.
» ben vero che tale competenza statale non esclude la concomitante possibilit‡ per le Regioni di intervenire, anche perseguendo finalit‡ di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002, n. 307 del 2003 e n. 259 del 2004), cosÏ nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, ovviamente nel rispetto dei livelli minimi di tutela apprestati dallo Stato e dell'esigenza di non impedire od ostacolare gli interventi statali necessari per la soddisfazione di interessi unitari, eccedenti l'ambito delle singole Regioni. Ma ciÚ non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio, lasciando sempre spazio ad una ulteriore normativa regionale.
Del pari, l'attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale puÚ essere disposta, in questo ambito, dalla legge statale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, e in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, vale a dire ai principi di sussidiariet‡, differenziazione ed adeguatezza.
Nella specie, la localizzazione e la realizzazione di un unico impianto destinato a consentire lo smaltimento dei rifiuti radioattivi potenzialmente pi˘ pericolosi, esistenti o prodotti sul territorio nazionale, costituiscono certamente compiti il cui esercizio unitario puÚ richiedere l'attribuzione della competenza ad organi statali.
16.ñ Tuttavia, quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalit‡ di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n. 303 del 2003).
Il livello e gli strumenti di tale collaborazione possono naturalmente essere diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensit‡ delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte.
Nella specie, i procedimenti configurati dal decreto legge impugnato concernono sia la individuazione del sito in cui collocare il Deposito, e dunque la scelta dell'area pi˘ idonea sotto il profilo tecnico e in relazione ad ogni altra circostanza rilevante, sia la concreta localizzazione e la realizzazione dell'impianto.
Sotto il primo profilo Ë corretto il coinvolgimento, che il decreto legge attua, delle Regioni e delle autonomie locali nel loro insieme, attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, chiamata a cercare l'intesa sulla individuazione del sito (art. 1, comma 1, del decreto legge impugnato). Naturalmente, ove l'intesa non venga raggiunta, lo Stato deve essere posto in condizioni di assicurare egualmente la soddisfazione dell'interesse unitario coinvolto, di livello ultraregionale. Pertanto, non si presta a censure la previsione secondo cui, in caso di mancata intesa, la individuazione del sito Ë rimessa, secondo uno schema ben noto ed usuale, ad un provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e dunque col coinvolgimento del massimo organo politico-amministrativo, che assicura il livello adeguato di relazione fra organi centrali e autonomie regionali costituzionalmente garantite.
Parimenti appare idonea ad assicurare la tutela degli interessi degli enti territoriali la previsione secondo cui, nella apposita Commissione tecnico-scientifica incaricata di fornire pareri e studi, quattro membri sono nominati dalla Conferenza unificata, mentre il Presidente (in base alla modifica introdotta nell'art. 2, comma 3, del decreto legge dall'art. 1, comma 196, della legge n. 239 del 2004) Ë nominato dal Presidente del Consiglio d'intesa con la medesima Conferenza unificata.
17.ñ Quando perÚ, una volta individuato il sito, si debba provvedere alla sua ìvalidazioneî, alla specifica localizzazione e alla realizzazione dell'impianto, l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, Ë quello della Regione nel cui territorio l'opera Ë destinata ad essere ubicata. Non basterebbe pi˘, a questo livello, il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non puÚ sostituire quello, costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata (cfr. sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).
Da questo punto di vista, la disciplina recata dal decreto legge impugnato Ë carente. Infatti essa prevede che alla ìvalidazioneî del sito provveda il Consiglio dei ministri, sulla base degli studi della Commissione tecnico-scientifica, e sentiti i soli pareri di enti nazionali (l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, il CNR e l'ENEA: art. 1, comma 4-bis). A sua volta il Commissario straordinario statale provvede, fra l'altro, anche in deroga alla normativa vigente, ad approvare i progetti (art. 2, comma 1, lettera f).
» dunque necessario, al fine di ricondurre tali previsioni a conformit‡ alla Costituzione, che siano previste forme di partecipazione al procedimento della Regione interessata, fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali.
Una garanzia minima della Regione Ë invece presente nella previsione del comma 2, primo periodo, dell'art. 2, ai cui sensi il Commissario straordinario Ë autorizzato ad adottare, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento e alla realizzazione del Deposito nazionale, ma operando con le modalit‡ e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Infatti il comma 4, secondo periodo, di detto art. 13 prevede che, ove il Commissario, decorso un termine per l'adozione degli atti necessari da parte delle amministrazioni competenti, provveda in sostituzione, in caso di competenza regionale i provvedimenti siano comunicati al Presidente della Regione, il quale, entro quindici giorni, puÚ disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente.
Quanto alle procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, cui provvede, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, il Presidente del Consiglio con proprio decreto, vale osservare che per tale messa in sicurezza ìsi applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2î del decreto, fatta eccezione per quelle speciali previste dalla legge n. 443 del 2001 e dal d.lgs. n. 190 del 2002. Pertanto, anche a seguito della dichiarazione di parziale illegittimit‡ costituzionale degli art. 1 e 2, a tali procedure vengono ad essere estese le garanzie previste per quelle relative al Deposito nazionale.
In definitiva, i soli artt. 1, comma 4-bis, e 2, comma 1, lettera f, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono idonee forme di partecipazione al procedimento da parte della Regione nel cui territorio l'opera sia destinata ad essere realizzata.
Avendo la Corte deciso il merito del ricorso, non vi Ë luogo a procedere in ordine alla istanza di sospensione del decreto legge impugnato, formulata dalla ricorrente Regione Basilicata.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale della legge regionale della Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato);
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale della legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59);
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale della legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini);
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di ìvalidazioneî del sito;
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f, del predetto decreto legge n. 314 del 2003 nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti;
dichiara non fondata, salvo quanto disposto nei capi d ed e, la questione di legittimit‡ costituzionale del predetto decreto legge n. 314 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 77 e 117 della Costituzione, nonchÈ ai principi costituzionali di sussidiariet‡, di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione Basilicata con il ricorso in epigrafe (r.ric. n. 40 del 2004).
CosÏ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimit‡ costituzionale della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato); dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59); della legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e salute dei cittadini), del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi) e della relativa legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368 promossi con tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri e con un ricorso della Regione Basilicata notificati il 4 settembre 2003, il 19 gennaio, il 6 febbraio e il 9 marzo 2004, depositati in cancelleria l'11 settembre 2003, il 26 gennaio, il 6 febbraio e il 17 marzo 2004 ed iscritti al n. 67 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 7, 19 e 40 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Sardegna, Basilicata, Calabria e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Alberto Romano per la Regione Sardegna e Benito Spanti per la Regione Calabria.
Ritenuto in fatto
1.ñ Con ricorso notificato il 4 settembre 2003 e depositato 1'11 settembre 2003 (r.ric. n. 67 del 2003) il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato in via principale la legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato), che all'art. 1.1 ha dichiarato il territorio regionale denuclearizzato e ìprecluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionaleî, sulla base delle ìcompetenze esclusive in materia di urbanistica ed ambiente attribuite dall'art. 3, lettera f, dello Statuto specialeî nonchÈ delle ìattribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorioî.
Tre sono i punti di indagine toccati dalla difesa erariale: l'individuazione della materia investita dalla legge impugnata, l'eventuale interferenza rispetto a competenze legislative esclusive dello Stato, la legittimit‡ di tale interferenza.
Il ricorrente osserva anzitutto come le materie ambiente ed urbanistica non siano idonee a fornire base costituzionale alle competenze esclusive della Regione, considerato che la norma statutaria non fa in realt‡ alcun cenno all'ambiente, la cui tutela, insieme a quella dell'ecosistema, Ë riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s della Costituzione, e a salvaguardia di esigenze unitarie. Fermo restando, naturalmente, come chiarito da questa Corte (sentenze n. 407 e n. 536 del 2002), che ciÚ non esclude la titolarit‡ in capo alle Regioni di competenze legislative sulle materie (governo del territorio, tutela della salute, ecc.) per le quali quel 'valore' costituzionalmente protetto assume rilievo. Quanto alla non pertinenza della materia urbanistica rispetto alla disciplina censurata, l'Avvocatura ritiene che sia cosÏ evidente da non richiedere chiarimenti. La stessa palese estraneit‡ varrebbe per le materie protezione civile e governo del territorio, richiamate in via subordinata dall'art.1.1.
Il riferimento alla tutela della salute potrebbe fondare, secondo la difesa erariale, la competenza legislativa regionale di tipo concorrente, e pertanto vincolata ai principi fondamentali. La disciplina censurata invece, oltre a ledere la competenza esclusiva statale in materia di ambiente, lederebbe altresÏ tali principi, che, sebbene non espressi, devono desumersi dalla disciplina preesistente nel senso che ìrestrizioni generalizzate alle attivit‡ economiche, non legate a situazioni particolari di ambiente o di operatore, vanno fondati su dati scientifici attendibili e non su valutazioni genericamente prudenziali, suggerite dalle convinzioni locali, non motivate sperimentalmenteî.
La legge impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima anche per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., considerato che il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, in attuazione di direttive comunitarie, disciplina integralmente la materia. Tale disciplina regolamenta, tra l'altro, il trasporto di materie radioattive (art. 21), le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi (art. 32), i limiti di esposizione (art. 96); prevede disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi (art. 102), il controllo sulla radioattivit‡ ambientale (art. 104) e particolari disposizioni per le attivit‡ di protezione civile e polizia giudiziaria (art. 126-quater).
La preclusione in via generale del transito e della presenza nella Regione di materiale nucleare non prodotto nel territorio regionale lederebbe altresÏ l'art. 23 del trattato CE, che garantisce la libera circolazione delle merci ñ tra cui vanno ricompresi i rifiuti e dalla quale discende il divieto di qualsiasi restrizione quantitativa (art. 2) ñ e l'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost., interferendo nel mercato di materiali nucleari, anch'esso soggetto alla disciplina della concorrenza nel rispetto della normativa richiamata.
Considerato che dalla illegittimit‡ costituzionale dell'art. 1 della legge regionale discenderebbe quella degli artt. 2 e 3, in quanto norme destinate ad operare sul presupposto di efficacia dell'art. 1, l'Avvocatura conclude perchÈ tutta la legge della Regione Sardegna sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
2.ñ Si Ë costituita in giudizio la Regione Sardegna chiarendo, anzitutto, che la legge regionale censurata ìcome risulta dai relativi atti consiliari ñ ha inteso prevenire il rischio che, anche in conseguenza della sua collocazione geografica, il territorio della Regione Sardegna potesse essere utilizzato come 'discarica' di scorie nucleari prodotte in altre regioni italiane. Rischio concreto anche alla luce di dichiarazioni rese nei mesi precedenti l'approvazione della legge da esponenti del Governo italianoî. La legge avrebbe carattere cautelativo e transitorio, dato che, sulla base dei risultati dell'inchiesta condotta dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, saranno adottati ulteriori e pi˘ puntuali provvedimenti in materia di deposito di sostanze e rifiuti radioattivi.
La difesa della Regione contesta che la ìmateriaî ambiente rientri nella competenza esclusiva dello Stato, dando una diversa lettura della stessa giurisprudenza costituzionale citata dall'Avvocatura erariale (sentenze n. 407 e n. 536 del 2002) e concludendo nel senso che le Regioni sono titolari di competenze (esclusive o concorrenti) intrecciate con la tutela dell'ambiente, che non possono essere cancellate dalla competenza esclusiva statale. In particolare verrebbero in rilievo la competenza esclusiva in materia di urbanistica (art. 3, lettera f dello statuto), che ricomprende la protezione della natura (ex art. 58 delle norme di attuazione dello statuto) e la protezione dell'ambiente (art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977), la competenza concorrente in materia di salute (art. 4, lettera i, dello statuto e ora anche art. 117, comma 3, Cost.), di protezione civile e governo del territorio (art. 117, comma 3, Cost., applicabile alla Regione Sardegna in virt˘ dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). L'apodittica affermazione di inconferenza anche di quest'ultima sarebbe confutata dalla stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 382 del 1999). In realt‡, quando la legge regionale ìinterviene per soddisfare esigenze pubbliche che fanno capo direttamente e prevalentemente alle suddette competenzeî, non esorbita dalle proprie, anche se incide in via mediata sulla tutela dell'ambiente. Come si sostiene in dottrina, la competenza esclusiva statale sarebbe violata solo allorquando la legge regionale persegue direttamente ed esclusivamente (o prevalentemente) la tutela diretta dell'equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi, ovvero allorquando vÏola gli standard minimi di tutela fissati dallo Stato per tutto il territorio nazionale. Il che, secondo la difesa regionale, non accadrebbe nel caso in questione.
La finalit‡ essenziale della legge regionale, come del resto anche quella del d.lgs. n. 230 del 1995 e delle direttive comunitarie cui d‡ attuazione, sarebbe la tutela della salute (ìprotezione sanitariaî) della popolazione e dei lavoratori. Sotto questo profilo, il ricorso statale lamenta, oltre alla illegittima interferenza con la competenza esclusiva in materia di ambiente, anche la violazione di principi fondamentali desumibili dalla legislazione preesistente. Questa seconda censura sarebbe da ritenersi palesemente infondata se non addirittura inammissibile per genericit‡, considerato che il ricorrente non avrebbe individuato alcun principio e che darebbe ai principi un contenuto generico, frutto della sua stessa elaborazione, non desumibile affatto da disposizioni di legge. Comunque, anche a ritenere esistente un simile principio, la legge non stabilirebbe affatto ìrestrizioni generalizzateî, considerato che esclude dal divieto ìi materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione industriale e per la ricerca scientificaî, e che si tratta di una disciplina cautelare e sostanzialmente transitoria (nel senso gi‡ chiarito sopra).
Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., le censure della difesa erariale sarebbero infondate. In primo luogo il d.lgs. n. 230 del 1995 non conterrebbe alcuna norma nÈ alcun principio fondamentale (considerato che in materia di tutela della salute il legislatore statale non potrebbe porre la ìdisciplina integrale della materiaî, bensÏ solo i principi fondamentali) che impedisca alla Regione Sardegna di stabilire il divieto di cui alla legge censurata. In secondo luogo, neppure dalla disciplina comunitaria potrebbe farsi discendere la illegittimit‡ di tale divieto, ed in particolare la direttiva 92/3 Euratom, rilevante in tema di rifiuti radioattivi, riguarderebbe soltanto le spedizioni transfrontaliere e si limiterebbe a prevedere un regime di autorizzazioni e controlli in funzione della tutela della salute. In merito alla libert‡ di circolazione garantita dal trattato CE, se Ë vero che non puÚ venire impedita ai sensi dell'art. 28 essa puÚ, tuttavia, subire limitazioni giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali ai sensi dell'art. 30 del medesimo trattato.
Infondata, infine, sarebbe anche la censura relativa all'art. 117, secondo comma, lettera e, Cost. Il legislatore regionale, infatti, non ha posto alcuna tassa o tariffa per l'immissione dei rifiuti radioattivi nel territorio sardo, sicchÈ l'incidenza sul mercato dei materiali nucleari, non meglio precisata nel ricorso, sarebbe soltanto indiretta: la disciplina impugnata, infatti, Ë diretta a tutelare la salute.
In conclusione la difesa regionale chiede che la questione di costituzionalit‡ della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8, sia dichiarata infondata.
3.ñ Con ricorso notificato il 19 gennaio 2004 e depositato i1 successivo 26 gennaio (r.ric. n. 7 del 2004), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 agosto 1995, n. 59), che all'art. 1 ha dichiarato il territorio regionale ìdenuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientificaî.
Considerato che la legge n. 59 del 1995 riguarda lo smaltimento dei rifiuti, il ricorrente reputa che la norma sia posta a tutela della salute, ma osserva che essa investe altresÏ la tutela dell'ambiente, di competenza statale in base all'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost. La disciplina statale che qui verrebbe in rilievo sarebbe il d.lgs. n. 230 del 1995, che ha dato attuazione a diverse direttive comunitarie, applicabili a tutti i rapporti, anche a quelli che non investono due Stati diversi.
Secondo la difesa erariale, nell'applicazione di norme attuative di disposizioni comunitarie la nozione di ambiente va ricavata dall'ordinamento comunitario, e nella specie dall'art. 174 del trattato CE, che ha come obiettivo di assicurare un ambiente salubre: dunque, per quanto riguarda le materie radioattive la disciplina dell'ambiente comprenderebbe anche quella della salute ricadendosi perciÚ nell'ambito della legislazione esclusiva dello Stato. Soltanto se la legge statale avesse attuato non correttamente la normativa comunitaria, la legge regionale potrebbe derogare alla nozione di ambiente discendente da essa, ed in questo caso sorgerebbe una questione sulla portata della normativa comunitaria di competenza della Corte di giustizia.
Alla medesima conclusione si perverrebbe anche lasciando la prospettiva comunitaria e guardando alla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 407 e n. 536 del 2002). Il d.lgs. n. 230 del 2005 ha fissato gli standard di tutela; esso ha disciplinato il trasporto di materie radioattive (art. 21) ed ha confermato le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, che all'art. 5 richiede un'apposita autorizzazione ministeriale nella quale possono essere stabilite particolari prescrizioni definite dall'ANPA, valide per l'intero viaggio e da attuare sui territori di tutte le Regioni interessate. Pertanto, ìil divieto di transito nell'ambito di una Regione, incidendo sui rischi connessi al viaggioî, puÚ rendere non pi˘ adeguate le prescrizioni imposte, pregiudicando le possibilit‡ di prevenzione e di controllo dello Statoî. Un trasporto di materie radioattive che interessi territori di pi˘ Regioni non puÚ non essere disciplinato dallo Stato, che solo puÚ provvedere con effetti ultraregionali e puÚ coordinare gli interessi dei vari enti interessati. E se l'organo amministrativo deve essere statale in base all'art. 118, primo comma, Cost., allora anche la fonte legislativa non potrebbe che essere tale. Si aggiunga inoltre che se tutte le Regioni adottassero una simile disciplina, come del resto ha gi‡ fatto la Regione Sardegna, le materie radioattive non potrebbero uscire dalla Regione in cui sono prodotte.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., la difesa erariale osserva che valutando la legge impugnata dal punto di vista della tutela della salute essa contrasterebbe con i principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 230 del 1995, tra i quali in particolare il regime dell'autorizzazione con prescrizioni (art. 21) cui la legge regionale, imponendo il divieto di transito, non si atterrebbe.
Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., il ricorrente propone le medesime censure gi‡ ricordate sopra (relative al giudizio promosso nei confronti della legge sarda), chiarendo che sebbene l'art. 30 del trattato CE consenta divieti e restrizioni al transito di merci per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e tutela della salute, tuttavia la giurisprudenza comunitaria costante ritiene che tali limitazioni debbono essere proporzionate ed indispensabili per la tutela dell'interesse rilevante, come non sarebbe invece nel caso di specie. La tutela della salute si sarebbe realizzata, infatti, attraverso misure che investono tutte le materie radioattive, anche quelle prodotte all'interno della Regione. Ad avviso della difesa erariale, la legge regionale sembra piuttosto voler evitare oneri di controllo e di intervento in caso di incidenti, ma, sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, tale obiettivo non sarebbe sufficiente a giustificare la preclusione del transito.
In conclusione, l'Avvocatura chiede la dichiarazione di incostituzionalit‡ di tutta la legge regionale censurata considerato che ìdalla illegittimit‡ costituzionale dell'art. 1 deriva quella dell'art. 2î.
4. Si Ë costituita la Regione Basilicata, chiedendo che il ricorso sia rigettato per l'inammissibilit‡ ed infondatezza delle censure prospettate.
Quanto alla lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente ex art. 117, comma secondo, lettera s, Cost., la difesa regionale sostiene che, come emerge dalla relazione al disegno di legge della Giunta Regionale, le norme sono state dettate ìper finalit‡ afferenti alla tutela della salute pubblica e nell'esercizio delle competenze della protezione civile e governo del territorioî e per contrastare ìla 'concreta possibilit‡' ex D.L. n. 314 del 2003 che il territorio regionale fosse oggetto, 'inaudita altera parte', dell'intervento statale, legislativo prima ed amministrativo poi, diretto all'elezione del territorio di Basilicata quale deposito nazionale delle scorie radioattiveî. Pertanto non sussisterebbe alcuna invasione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente, tanto pi˘ che da tale attribuzione non potrebbe farsi discendere una compressione del potere delle Regioni di legiferare in altri settori, tanto in via concorrente che residuale, salvo che il legislatore statale dichiari quale interesse unitario intenda tutelare attraverso l'esercizio di una competenza che incide anche su quelle regionali. Nella normativa richiamata dal Presidente del Consiglio dei Ministri non si troverebbero ìragioni giustificatrici che possano risolversi in termini di limitazioni al potere legislativo regionale riferentesi alle materie di legislazione concorrente, atteso peraltro l'inconfutabile dato storico della sua emanazione antecedente alla riformulazione del titolo V della Costituzione e l'assoluta mancanza di una preordinazione alla tutela ambientaleî.
Infondato e pretestuoso sarebbe, sempre secondo la difesa regionale, l'assunto che la legge regionale abbia violato le norme del d.lgs. n. 230 del 1995 recanti standard minimi di tutela della salute. Tali norme, infatti, ìper essere considerate inderogabili e non suscettibili di modificazione da parte regionale dovrebbero essere previste per garantire l'attuazione della tutela ambientaleî; tuttavia questa connessione ìnon si evince dalla normativa richiamata, art. 21 D.lgs. 230 del 1995 e art. 5 L. 1860/1962, quest'ultima sull'impiego dell'energia nucleareî. ìLa normativa richiamata Ë invero passibile di essere derogata con la previsione da parte del legislatore regionale di limiti pi˘ rigorosi rispetto a quelli individuati in via generale dallo Statoî, e tanto conformemente a quanto sancito dalla Corte nella sent. n. 307/2003. Sia il diritto comunitario che la giurisprudenza costituzionale consentirebbero di apportare deroghe alla disciplina comune con effetti di maggior protezione dei valori tutelati (si citano in proposito le sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002). Da ciÚ conseguirebbe che la normativa regionale censurata, ìin quanto finalisticamente preordinata alla tutela della salute, e dettata anche per la protezione civile e governo del territorio, legittimamente puÚ derogare alle previsioni ex D.lgs. 230/1995, come pure alla normativa comunitaria, che tanto consenteî. Inoltre ìla preclusione non Ë assoluta, ma soffre di un esteso numero di eccezioni talchÈ la stessa normativa non puÚ considerarsi un divieto assoluto all'ingresso di materiale nucleare sul territorio di Basilicataî.
5.ñ Con ricorso notificato il 6 febbraio 2004 e depositato il 12 febbraio 2004 (r.ric. n. 19 del 2004) il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato in via principale la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e salute dei cittadini), che all'art. 1 ha dichiarato il territorio regionale ìdenuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionaleî sulla base delle competenze regionali ìin materia di urbanistica ed ambiente, nonchÈ delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorioî.
Quanto alla individuazione della materia pertinente, il ricorrente sostiene anzitutto che se il legislatore regionale ha inteso provvedere in materia di ambiente, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost. alla competenza esclusiva statale, allora la disciplina censurata dovrebbe essere solo per questo dichiarata costituzionalmente illegittima. Sicuramente estranee all'oggetto della legge regionale, che riguarda beni mobili, sarebbero invece, sempre secondo la difesa erariale, la tutela del territorio e l'urbanistica, materie che verrebbero interessate soltanto qualora fossero disciplinati ìcriteri di localizzazione degli impianti di conservazione dei materiali nucleari o delle discariche dei rifiutiî. Neppure pertinente sarebbe il riferimento alla protezione civile, dato che i materiali nucleari provocano problemi di tal genere non di per sÈ ma soltanto qualora si verifichino eventi eccezionali nella loro gestione. Dunque la competenza legislativa regionale potrebbe fondarsi solo sulla tutela della salute.
Da questo punto in poi l'Avvocatura ripete argomentazioni identiche a quelle ricordate in riferimento al ricorso iscritto al reg. ric. n. 7 del 2004 e conclude chiedendo che tutta la legge della Regione Calabria sia dichiarata costituzionalmente illegittima, considerato che le altre disposizioni in essa contenute svolgono una funzione strumentale rispetto all'art. 1.
6.ñ Si Ë costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri venga respinto e la questione di costituzionalit‡ della legge della Regione Calabria sia dichiarata infondata.
La difesa regionale muove dall'assunto, fondato sulla medesima giurisprudenza costituzionale richiamata dall'Avvocatura, che le Regioni siano titolari di competenze concorrenti finalizzate ad assicurare la tutela ambientale, e che tale titolarit‡ non possa ritenersi preclusa o impedita dall'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost. Una simile violazione potrebbe configurarsi soltanto nel caso di contrasto con gli standard minimi eventualmente fissati dalle leggi dello Stato.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 117, primo comma, la difesa della Regione ritiene che il d.lgs. n. 230 del 1995 non contenga ìalcun principio comunitario fondamentale che sarebbe violato dalla legge regionaleî e che le direttive comunitarie, cui tale decreto legislativo d‡ attuazione, siano finalizzate a tutelare la salute dei cittadini. La normativa regionale non imporrebbe divieti indiscriminati e permanenti relativi ai materiali radioattivi, trattandosi ìdi norme dall'evidente contenuto programmatorioî, che impegnano la Regione ìa pervenire all'adozione di ulteriori misure legislative ed amministrative una volta acquisita (Ö) la necessaria conoscenza della situazione complessiva relativa alla presenza di rifiuti radioattivi nel territorio regionaleî. Essa pertanto non introdurrebbe ìderoghe peggiorative delle misure e degli standard di sicurezza gi‡ fissati con legge dallo Statoî, e ciÚ anche se si ritenesse, come fa l'Avvocatura, che il d.lgs. n. 230 del 1995 detti la disciplina completa della materia. Tale compiuta disciplina si risolverebbe, secondo l'impostazione seguita nel ricorso, ìin una sorta di imposizione di una speciale 'servit˘ di passaggio' del materiale radioattivo di cui sarebbe titolare lo Stato ed il cui 'fondo servente' sarebbe costituito dal territorio regionaleî: una tale configurazione sarebbe da escludere perchÈ la potest‡ regionale incontrerebbe il solo limite degli standard minimi di tutela eventualmente fissati dallo Stato.
In conclusione, la difesa regionale ritiene che nella complessa materia di cui si tratta non possa affermarsi una ì'primazia' ovvero una potest‡ esclusiva dello Stato che scaturirebbe dalla disciplina contenuta nel D.lgs. n. 230 del 1995î dato che lo stesso decreto attribuirebbe alle Regioni la potest‡ di disciplinare, anche con leggi proprie, ìaspetti non secondari della materia dei materiali radioattiviî (v. artt. 10-sexies, lettera b), 28, comma 1, 29, comma 2, 30, comma 2, 33, comma 1, 34, comma 2, 104, comma 2).
7.ñ Con ricorso notificato il 9 marzo 2004 e depositato il 17 marzo 2004 (r.ric. n. 40 del 2004) il Presidente della Giunta della Regione Basilicata ha impugnato in via principale il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi), e la legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, chiedendo anche che la Corte ìvaluti l'ipotesiî di sospendere l'efficacia della normativa censurata ex art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Regione ricorrente anzitutto descrive la normativa censurata nella sua evoluzione, sottolineando 'il grande clamore' suscitato dal decreto impugnato per il suo contenuto, e cioË la prevista realizzazione entro il 31 dicembre del 2008 di un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nel territorio del comune di Scanzano Jonico in Provincia di Matera, e per le modalit‡ di assunzione, e cioË un provvedimento d'urgenza (anticipatorio della delega a legiferare contenuta nell'art. 30 del disegno di legge del Governo diretto al riordino del settore energetico). A seguito di un emendamento presentato dal Governo presso l'VIII^ Commissione della Camera, nella legge di conversione Ë stata espunta la individuazione del Comune di Scanzano Jonico e si Ë previsto che il sito ove ubicare il deposito venga individuato entro un anno dall'entrata in vigore della stessa. L'individuazione dovr‡ avvenire con atto del Commissario straordinario al termine di una attivit‡ concertativa che richiede di sentire la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 2 del d.l. n. 314 del 2003 e la previa intesa in sede di Conferenza unificata ex art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Qualora l'intesa non sia raggiunta nel termine indicato, spetter‡ al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, individuare il luogo ove realizzare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (art. 1, comma 1). La realizzazione e la gestione definitiva in concessione dello stesso Ë affidata alla s.p.a. SOGIN e, per assicurare l'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario con poteri in deroga alla normativa vigente, abilitato ad adottare tutti i provvedimenti necessari alla progettazione, istruttoria e realizzazione del Deposito anche in sostituzione dei soggetti competenti, ad eccezione degli atti di competenza del Ministero dell'ambiente e del territorio, relativamente alla valutazione di impatto ambientale, e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (art. 2). Il decreto, come convertito, disciplina poi l'allocazione dei rifiuti radioattivi (art. 3), la determinazione di misure compensative in favore degli enti territoriali interessati e di misure d'informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi (art. 4), la copertura finanziaria e l'entrata in vigore (artt. 5 e 6).
Con riguardo all'intero testo normativo del decreto legge n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge n. 368 del 2003, la ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. e dell'art. 117, terzo comma, Cost.: l'insussistenza dei presupposti della decretazione d'urgenza avrebbe leso la competenza legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute, governo del territorio e protezione civile. CiÚ risulterebbe dal preambolo dello stesso provvedimento legislativo, che afferma la necessit‡ ed urgenza di dare immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, mentre nel secondo comma dell'art. 1 prevede che il Deposito sia completato molto dopo l'entrata in vigore del decreto (15 novembre 2003), e cioË entro il 31 dicembre 2008. Altrettanto insufficienti sarebbero le motivazioni contenute nella relazione del d.d.l. di conversione che, considerato il contesto di crisi internazionale, giustificano l'intervento sulla base, tra l'altro, del rischio di atti terroristici, e ciÚ in contrasto con l'impegno, derivante dall'appartenenza all'Unione Europea, di dotarsi di un deposito ingegneristico entro il 2013 e di uno geologico entro il 2018. Neppure si potrebbe addurre a giustificazione l'inerzia del Parlamento, considerato che alle Camere era in discussione proprio il conferimento di una delega al Governo in materia, delega che oltre a fissare le modalit‡ di esercizio della stessa, prevedeva la partecipazione degli enti territoriali interessati alla individuazione del sito. Ancora, l'insussistenza dei presupposti di necessit‡ e di urgenza sarebbe dimostrata dalla non immediata applicabilit‡ delle norme censurate. Il Governo infine si sarebbe dovuto limitare ad individuare gli standard minimi in base ai quali le Regioni avrebbero potuto legiferare in via ulteriore.
La ricorrente dubita della legittimit‡ costituzionale della normativa statale in riferimento ai principi di sussidiariet‡, ragionevolezza, leale collaborazione e previa intesa tra Stato e Regioni (come affermato nella sentenza n. 303 del 2003). » ben vero che il legislatore statale giustifica l'adozione della disciplina censurata sulla base di esigenze di tutela dell'ambiente ñ 'materia trasversale' di competenza legislativa esclusiva dello Stato ñ ma ciÚ non escluderebbe, anzi richiederebbe, il riconoscimento in capo agli altri enti territoriali delle correlative funzioni amministrative. Nel caso di specie, dunque, trattandosi di un'opera di interesse nazionale, ritenuta indifferibile ed urgente, le funzioni amministrative ad essa sottese apparterrebbero agli enti territoriali ìinvestiti, interessati, vincolati da quell'operaî. Lo Stato, per appropriarsi di tali funzioni amministrative ìdovrebbe preliminarmente consumare una fase interlocutoria di previa intesa con gli enti territoriali da articolarsi diversamente a seconda della fase di attuazione dell'iniziativa in cui si verte. Una prima fase coinvolgente tutte le regioni per procedere all'individuazione del territorio ove ubicare il deposito ed una o pi˘ fasi successive intercorrenti con l'ente regione, il cui territorio fosse stato individuato come area utile per posizionare l'opera di che trattasiî. La difesa regionale reputa insoddisfacente sotto questo aspetto la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, e ritiene che lo Stato abbia avocato a sÈ illegittimamente ogni funzione. La normativa censurata lederebbe anche i principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, in quanto sacrificherebbe i diritti costituzionalmente protetti dagli artt. 9 e 32 Cost. delle popolazioni del territorio su cui verr‡ ubicato il Deposito, per la insufficiente o mancata partecipazione degli enti territoriali ai processi decisionali ed alle fasi amministrative. Con riferimento poi all'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi, mancherebbe, inoltre, nella disciplina impugnata ogni previsione che subordini tale intervento ad un espresso atto di diniego proveniente dall'ente regionale.
In conclusione, il Presidente della Giunta della Regione Basilicata chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimit‡ costituzionale del decreto-legge e della legge di conversione, instando preliminarmente perchÈ la Corte valuti l'ipotesi di sospendere l'efficacia della normativa impugnata ex art. 35 della l. n. 87 del 1953, ricorrendo un pregiudizio grave ed irreparabile per i cittadini.
8.ñ Si Ë costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto perchÈ infondato.
Secondo la difesa erariale il primo motivo di ricorso sarebbe inammissibile e la questione si sposterebbe sul secondo, in considerazione della univoca giurisprudenza costituzionale che consente alle Regioni di contestare l'esistenza dei presupposti costituzionali degli atti aventi forza di legge soltanto qualora la violazione sia idonea a vulnerare le attribuzioni costituzionali delle Regioni (v. da ultimo la sentenza n. 6 del 2004). Il motivo sarebbe comunque infondato, in quanto, sotto questo profilo la normativa statale potrebbe essere censurata soltanto nel caso di ìevidente mancanzaî dei presupposti di necessit‡ ed urgenza. La presenza sull'intero territorio nazionale di rifiuti radioattivi conservati in condizioni non in grado di garantire nÈ l'ambiente nÈ la salute dei cittadini, la necessit‡ di predisporre un deposito unico nazionale dove essi vengano concentrati sotto la responsabilit‡ di un solo organo, ed i pericoli aggravati dalla situazione internazionale escludono in ogni caso che possa ritenersi evidente la mancanza delle condizioni di cui all'art. 77 Cost. Nessun rilievo puÚ attribuirsi al fatto che gli effetti del decreto-legge non possano realizzarsi immediatamente, per i tempi richiesti al fine della costruzione del deposito nazionale. Sugli effetti sananti della legge di conversione, la difesa erariale non reputa necessario soffermarsi per la infondatezza delle tesi avversarie.
L'Avvocatura reputa inammissibile, in quanto non tempestivo, il ricorso (notificato il 9 marzo 2004) in quanto proposto nei confronti del decreto-legge (pubblicato il 18 novembre 2003) ma pure in quanto proposto nei confronti delle modifiche introdotte con la legge di conversione, aventi una funzione puramente strumentale e di completamento della disciplina contenuta nel decreto legge. Sarebbe irragionevole ammettere il sindacato su tali ultime norme, una volta che le norme portate dal decreto legge si sono consolidate.
Anche in ordine alla presunta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. il ricorso sarebbe inammissibile per non aver la Regione individuato le singole norme non recanti principi fondamentali. La trasversalit‡ della materia ambiente, pur attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, puÚ ben giustificare la sovrapposizione di una eventuale normativa legislativa regionale in materia di sua competenza, concorrente o esclusiva, e tuttavia non puÚ comportare la illegittimit‡ costituzionale della legislazione statale.
Quanto alla previsione del deposito, la difesa erariale esclude la competenza a provvedere rivendicata dalla Regione, adducendo che la medesima competenza dovrebbe riconoscersi in capo a tutte le Regioni, con la conseguente possibilit‡ di avere tanti depositi regionali o di non averne alcuno, considerato che le leggi regionali non produrrebbero effetti al di l‡ del territorio della Regione che le ha poste. L'individuazione del luogo pi˘ adatto per l'unico deposito sul territorio nazionale non puÚ essere fatta da una singola Regione, per la limitazione delle sue competenze, nÈ vi sarebbe ìil mezzo procedimentale per una valutazione consensuale di tutteî.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che, in applicazione dei principi di sussidiariet‡ ed adeguatezza, la competenza legislativa in materia non puÚ che essere rimessa allo Stato, il solo in grado di assicurarne l'esercizio unitario, compiendo una valutazione dell'intero territorio nazionale con criteri uniformi (si richiamano sul punto le sentenze n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).
Quanto alla contestazione delle funzioni amministrative statali conseguenti, in virt˘ del superamento del principio del parallelismo, la difesa erariale reputa che sarebbe stato contraddittorio attribuirle alle Regioni o agli enti minori, avendo questi competenze limitate ai territori rispettivi. CosÏ anche la individuazione degli organi statali competenti non poteva che spettare allo Stato, senza coinvolgimenti regionali, poichÈ le Regioni non avrebbero interessi costituzionalmente garantiti rispetto alla organizzazione amministrativa dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.). Trattandosi di un'opera di sua propriet‡ e fatta a sue spese non poteva essere che lo Stato a gestire tutte le operazioni, dalla individuazione del luogo alla esecuzione dei lavori. Gli interessi delle Regioni, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbero tutelati adeguatamente attraverso la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata, unico organo che puÚ essere coinvolto, tenuto conto che le Regioni sono interessate in posizioni contrapposte. Singolare sarebbe, inoltre, la tesi della ricorrente secondo la quale, in mancanza del consenso delle Regioni, il procedimento si sarebbe dovuto interrompere. La difesa erariale ricorda come la indifferibilit‡ dell'intervento sia stata provocata proprio dal dissenso delle Regioni.
Un ultimo rilievo investe la rivendicazione della Regione di funzioni amministrative in capo agli enti territoriali minori, nel senso che, una volta individuato il sito, le competenze avrebbero dovuto essere attribuite al Comune nel cui territorio il sito si trova. Anzitutto, rileva la difesa erariale, l'art. 127, secondo comma, Cost. consentirebbe alla Regione di promuovere la questione di costituzionalit‡ soltanto quando una legge dello Stato leda la sua sfera di competenza; ed in secondo luogo, la legge censurata non avrebbe trascurato le eventuali implicazioni territoriali: sia prevedendo misure di compensazione territoriale (art. 4), sia stabilendo che, alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, le misure vengano trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
9.ñ Nel giudizio promosso nei confronti della legge sarda (r. ric. n. 67 del 2003), ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, illustrando i motivi del ricorso.
Premesso che alla luce della normativa comunitaria i materiali nucleari, anche sotto forma di rifiuti, costituiscono merci, si sottolinea anzitutto l'illegittimit‡ di ogni disposizione che ne limiti la circolazione.
Il ricorrente nega poi che l'art. 3, lettera f), dello statuto attribuisca alla Regione Sardegna potest‡ in materia ambientale, ritiene estranei alla materia disciplinata dalla legge impugnata il governo del territorio e la protezione civile, mentre, in ordine alla tutela della salute, osserva come, secondo l'art. 174 del trattato CE, la protezione della salute costituisca uno degli obbiettivi della politica ambientale, sicchÈ, se la legge statale ñ il d.lgs. n. 230 del 1995, che reca la disciplina, attuativa della normativa comunitaria, del trasporto di materie radioattive - ha correttamente attuato le direttive comunitarie, la protezione della salute umana, nei limiti in cui Ë compresa nella disciplina dell'ambiente secondo la nozione comunitaria, rientrerebbe nella legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., e la Regione non potrebbe derogarvi (viene richiamata la sentenza n. 536 del 2002).
La legge impugnata, quindi, per quanto attiene alla tutela della salute Ë illegittima sotto un duplice profilo: per aver inciso su una normativa comunitaria in materia di ambiente, la cui attuazione rientra nella legislazione esclusiva dello Stato, e per non essersi attenuta ai principi fondamentali che, in mancanza di una formulazione espressa, vanno desunti dalla legislazione preesistente. Quest'ultima fissa gli standard di tutela anche per il trasporto di materiale radioattivo, il quale, ove interessi i territori di pi˘ Regioni, non puÚ essere disciplinato che da una fonte capace di produrre effetti giuridici al di l‡ dei singoli territori; esso non puÚ essere lasciato all'iniziativa dei singoli soggetti interessati, richiedendo l'intervento preventivo di un organo amministrativo capace di stabilire la prescrizioni particolari necessarie per prevenire i pericoli, organo che, in base ai criteri enunciati dall'art. 118, primo comma, Cost., non puÚ che essere statale, come la fonte legislativa che lo prevede.
9.1.ñ Nel medesimo giudizio, ha depositato memoria la Regione Sardegna, che, insistendo per l'infondatezza delle questioni sollevate, anzitutto afferma, sulla scorta di giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di una competenza regionale in materia ambientale, individuata nella cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, il che ricorrerebbe nel caso della legge impugnata, la cui finalit‡ diretta concretamente perseguita Ë la tutela della salute degli abitanti del territorio regionale.
Quanto alla tutela della salute, in assenza di finalit‡ di rango costituzionale in grado di contrapporsi efficacemente, nel caso di specie, al bene primario della salute (sono richiamate le sentenze n. 193 del 1997 e n. 399 del 1996), l'intervento regionale sarebbe rispondente ad una logica di corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Alla restrizione all'ingresso di materiali nucleari disposta dalla legge sarda, infatti, non si contrapporrebbe alcuna esigenza unitaria di carattere nazionale in grado di impedire al legislatore regionale di fissare standard di tutela pi˘ elevati rispetto a quelli fissati dalla legislazione statale e da quella comunitaria, anche in applicazione dei principi comunitari di prevenzione e di precauzione in materia ambientale (vengono richiamate le sentenze n. 382 del 1999 e n. 407 del 2002, in ordine alla possibilit‡ per le Regioni di modificare in senso pi˘ restrittivo i valori-soglia fissati in sede statale).
10.ñ Nel giudizio promosso nei confronti della legge lucana (r. ric. n. 7 del 2004), ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, sviluppando argomenti analoghi a quelli svolti nella memoria relativa al giudizio che precede (r. ric. n. 67 del 2003).
11.ñ Anche nel giudizio promosso nei confronti della legge della Regione Calabria (r. ric. n. 19 del 2004), ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, sviluppando argomenti analoghi a quelli svolti nella memoria relativa al giudizio rubricato al r.ric. n. 67 del 2003.
12.ñ In prossimit‡ dell'udienza pubblica, nel giudizio promosso dalla Regione Basilicata (r.ric. n. 40 del 2004) ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo per l'inammissibilit‡ del ricorso, soprattutto per il suo tenore generale, perchÈ privo di indicazione delle specifiche norme censurate ñ il che non consentirebbe ad esso resistente che di svolgere difese generiche ñ, ovvero per la sua infondatezza.
In ordine alla lamentata violazione delle competenze amministrative, cui l'esecuzione dell'opera darebbe luogo, si osserva che alla realizzazione del deposito, ìopera di difesa nazionale di propriet‡ dello Statoî, Ë estranea la potest‡ programmatoria degli enti locali; e che, peraltro, rientrando la programmazione urbanistica nei poteri dei Comuni, la Regione non sarebbe legittimata ai sensi dell'art. 127 Cost. a rivendicarli, quando non sia investita la sua sfera di competenza.
A radicare la potest‡ legislativa dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, Cost., prosegue la difesa erariale, Ë sufficiente la connessione fra radioattivit‡ ed ambiente, sicchÈ non puÚ negarsi la possibilit‡ per lo Stato di predisporre direttamente, con un'opera di sua propriet‡ e quindi costruita a sue spese, un luogo di stoccaggio di massima sicurezza dei rifiuti. CiÚ sarebbe conforme al principio di adeguatezza richiamato dall'art. 118 Cost. La scelta del sito, mettendo le Regioni in una situazione di conflitto, non potrebbe che essere portata al livello pi˘ alto, che Ë quello dello Stato, secondo il principio di sussidiariet‡, anch'esso fissato dall'art. 118 Cost. Le funzioni amministrative corrispondenti non potevano, di conseguenza, che essere dello Stato, con la possibilit‡, per le Regioni, di far valere il proprio punto di vista in sede di Conferenza unificata, ma con l'attribuzione al Presidente del Consiglio della competenza a provvedere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa.
Trattandosi di opera di difesa nazionale e di propriet‡ dello Stato, la potest‡ legislativa di quest'ultimo si fonderebbe anche sull'art. 117, secondo comma, Cost., lettere d e g, poichÈ rientra nella organizzazione amministrativa non solo la predisposizione delle risorse umane, ma anche di quelle materiali.
Considerato in diritto
1.ñ Il Governo impugna tre leggi regionali, rispettivamente delle Regioni Sardegna (r.ric. n. 67 del 2003), Basilicata (r.ric. n. 7 del 2004) e Calabria (r.ric. n. 19 del 2004), aventi in comune fra loro l'oggetto, consistente essenzialmente nella dichiarazione del territorio regionale come territorio ìdenuclearizzatoî e precluso al transito e alla presenza di materiali nucleari provenienti da altri territori.
A sua volta la Regione Basilicata impugna (r.ric. n. 40 del 2004) il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi), e la relativa legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, il cui oggetto riguarda principalmente la previsione di un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e le competenze e le procedure per la sua realizzazione.
2.ñ Data la connessione oggettiva, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3.ñ La legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato) si compone di 4 articoli. L'art. 1 sancisce al comma 1 che ´la Regione autonoma della Sardegna, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze esclusive in materia di urbanistica ed ambiente attribuite dall'articolo 3, lettera f, dello statuto speciale, interpretate dall'articolo 58 del d.P.R. n. 348 del 1979 e dall'articolo 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonchÈ delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Sardegna denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionaleª.
Il comma 2 stabilisce che ´sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione industriale e per la ricerca scientificaª.
L'art. 2 prevede la nomina di una Commissione di inchiesta con compiti di verifica della eventuale presenza di materiali radioattivi e dello stato di avanzamento degli studi in vista delle localizzazioni di depositi di detti materiali nel territorio regionale (comma 1), e dispone che successivamente il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio approvato a maggioranza di due terzi dei consiglieri, ´esprime la definitiva posizione della Regione sia sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o scorie e rifiuti di sostanze radioattive, sia anche sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi o dannosi non prodotti nel territorio regionaleª (comma 2), mentre ´ove necessario il Consiglio regionale promuove l'adozione di apposite norme di attuazione statutarie, che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorioª.
L'art. 3 prevede Misure urgenti di vigilanza e controllo curate dalle strutture regionali preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria; l'art. 4 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Il ricorrente censura l'intera legge in quanto interferirebbe con la materia dell'ambiente, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non potrebbe trovare base nelle competenze regionali in materia di urbanistica, governo del territorio e protezione civile, e in quanto, con riferimento alla competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, non si sarebbe attenuta ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale preesistente, secondo i quali ´restrizioni generalizzate alle attivit‡ economiche, non legate a situazioni particolari di ambiente o di operatoreª, andrebbero fondate su dati scientifici attendibili e non su valutazioni genericamente prudenziali.
La legge impugnata violerebbe altresÏ l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto contrasterebbe con la disciplina attuativa di direttive comunitarie recata dal d.lgs. n. 230 del 1995, che sarebbe fonte della ìdisciplina integrale della materiaî. Inoltre, precludendo la circolazione dei rifiuti radioattivi sul territorio regionale, la legge violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione (che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza), perchÈ interferirebbe nel mercato dei materiali nucleari, anch'essi soggetti alla disciplina della concorrenza.
Dalla incostituzionalit‡ dell'art. 1 discenderebbe come conseguenza necessaria quella degli articoli 2 e 3 della legge, destinati ad operare sul presupposto della efficacia dell'art. 1 medesimo.
4.ñ La questione Ë fondata.
Un intervento legislativo della portata di quello posto in essere dalla Regione Sardegna con la legge impugnata non trova fondamento in alcuna delle competenze attribuite alla Regione medesima dallo statuto speciale e dalla Costituzione.
In particolare, non puÚ valere a fondare tale intervento la competenza legislativa primaria in materia di ìedilizia ed urbanisticaî (art. 3, lettera f, dello statuto), che non comprende ogni disciplina di tutela ambientale, e deve comunque esercitarsi ñ quando si tratti di ambiti in cui le Regioni ordinarie non abbiano acquisito con il nuovo titolo V, parte II, della Costituzione, maggiori competenze invocabili anche dalle Regioni speciali in forza dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 (cfr. sentenza n. 536 del 2002) ñ nei limiti statutari delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali e comunitari (a cui si puÚ ricondurre almeno in parte la disciplina del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante ìAttuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzantiî, la quale infatti trova applicazione anche nei confronti delle Regioni speciali, come risulta da alcune delle sue disposizioni in materia di rifiuti radioattivi, quali ad esempio gli artt. 29, comma 2, 30, comma 2, 33, comma 1).
Per quanto riguarda la disciplina ambientale, non solo le Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze, invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario, una competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema Ë stata espressamente riconosciuta allo Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze, al conseguimento di finalit‡ di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002, n. 307 e n. 312 del 2003, n. 259 del 2004).
NÈ, in proposito, puÚ valere riferirsi, come fa l'art. 1, comma 1, della legge impugnata, all'art. 58 delle norme di attuazione dello statuto sardo di cui al d.P.R. n. 348 del 1979, che si limita a trasferire alla Regione le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali, e all'art. 80 del d.P.R. n. 616 del 1977, che pur includendo la ìprotezione dell'ambienteî nell'ambito della disciplina dell'uso del territorio riconducibile alla materia ìurbanisticaî non ha fatto venir meno le competenze statali in materia specificamente ambientale.
Ancor meno la legge censurata puÚ giustificarsi in base alla competenza concorrente della Regione in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio: mentre questi ultimi due titoli di competenza non aggiungono nulla ai poteri della Regione in campo ambientale, in presenza della competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, i poteri della Regione nel campo della tutela della salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione pi˘ rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili, come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale (cfr. sentenza n. 307 del 2003), il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale pi˘ ampio, come avverrebbe in caso di impossibilit‡ o difficolt‡ a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi.
», in ogni caso, decisivo osservare che alle Regioni, sia ad autonomia ordinaria sia ad autonomia speciale, Ë sempre interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare ìin qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioniî (art. 120, primo comma, Cost., pur non espressamente invocato dal ricorrente): e una normativa, come quella impugnata, che preclude il transito e la presenza, anche provvisoria, di materiali nucleari provenienti da altri territori Ë precisamente una misura fra quelle che alle Regioni sono vietate dalla Costituzione.
In fatto, poi, Ë ben noto che il problema dello smaltimento dei rifiuti pericolosi ñ e quelli radioattivi lo sono ñ di origine industriale non puÚ essere risolto sulla base di un criterio di ìautosufficienzaî delle singole Regioni (cfr. sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505 del 2002), poichÈ occorre tener conto della eventuale irregolare distribuzione nel territorio delle attivit‡ che producono tali rifiuti, nonchÈ, nel caso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi, della necessit‡ di trovare siti particolarmente idonei per conformazione del terreno e possibilit‡ di collocamento in sicurezza dei rifiuti medesimi. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto ìnot in my backyardî), non puÚ tradursi in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.
5.ñ Nemmeno varrebbe, a contrastare la fondatezza della censura, il rilievo che il comma 2 dell'art. 1 della legge impugnata esclude dal divieto di transito e di presenza ìi materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione industriale e per la ricerca scientificaî, nÈ il rilievo del carattere in qualche modo transitorio della disciplina, in attesa che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge, la Regione adotti la propria ìdefinitiva posizioneî sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive o di rifiuti radioattivi.
Quanto al primo rilievo, basta infatti osservare che queste esenzioni non riguardano il caso dello smaltimento di rifiuti radioattivi, che Ë, notoriamente, il problema che fa sorgere le maggiori difficolt‡ in termini di individuazione dei siti idonei.
Quanto alla transitoriet‡ della disciplina, essa, anche se sussistesse (ma l'art. 1 non si esprime in questi termini), non varrebbe a giustificarla sul piano costituzionale, una volta che si riscontri, come si Ë fatto, che essa eccede dalla competenza della Regione e vÓola limiti a questa imposti dalla Costituzione.
L'art. 1 della legge regionale Ë dunque costituzionalmente illegittimo. Lo sono egualmente, per la loro stretta connessione con l'art. 1, le altre disposizioni della legge: l'art. 2, infatti, presuppone la possibilit‡ per la Regione di decidere autonomamente sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi prodotti fuori del territorio regionale, e l'art. 3 si riferisce espressamente a misure dirette ad impedire ìl'immissione di nuove ed ulteriori consistenzeî di materiali nucleari nel medesimo territorio della Regione.
6.ñ La legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59), aggiunge, con l'art. 1, un comma 1-bis all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), del seguente tenore: ´Il territorio della Regione Basilicata Ë dichiarato denuclearizzato e precluso al transito e alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientificaª.
L'art. 2 della legge impugnata, a sua volta, aggiunge alla legge regionale n. 59 del 1995 il seguente art. 4-bis: ´La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, ivi comprese l'ARPAB e le Aziende del Servizio sanitario regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione necessarie ai fini di cui al precedente articolo 1, comma 1-bisª.
Il ricorrente lamenta la violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, la violazione di norme comunitarie e dunque dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, il contrasto con i principi fondamentali ricavabili in materia dal d.lgs. n. 230 del 1995.
7.ñ La questione Ë fondata.
PoichÈ la legge impugnata tende a disciplinare in modo preclusivo di ogni altro intervento la presenza e lo stesso transito, nel territorio regionale, di sostanze radioattive, fra cui i rifiuti radioattivi, Ë palese la invasione della competenza esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema dall'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, nonchÈ la violazione del vincolo generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma, Cost. (pur non espressamente invocato dal ricorrente), che vieta ogni misura atta a ostacolare la libera circolazione delle cose e delle persone fra le Regioni.
NÈ puÚ essere invocato, a difesa della legge, un potere della Regione di intervenire a difesa della salute con misure pi˘ rigorose di quelle fissate dallo Stato, poichÈ, come si Ë gi‡ osservato a proposito dell'analoga legge della Regione Sardegna, la Regione non puÚ in ogni caso adottare misure che pregiudichino, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, lo stesso interesse alla salute in un ambito pi˘ vasto, come accadrebbe se si ostacolasse la possibilit‡ di smaltire correttamente i rifiuti radioattivi.
Anche in questo caso, come in quello della Regione Sardegna, e per le stesse ragioni, l'illegittimit‡ della legge non puÚ essere esclusa invocando le esenzioni dal divieto previste dallo stesso comma 1-bis introdotto nell'art. 1 della legge regionale n. 59 del 1995.
L'art. 1 della legge impugnata (art. 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 59 del 1995) Ë dunque costituzionalmente illegittimo; e altrettanto Ë a dirsi, di conseguenza, per l'art. 2 (art. 4-bis della legge regionale n. 59 del 1995), che si riferisce a misure ìnecessarie ai finiî di cui al detto art. 1.
8.ñ La legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini) si compone di 5 articoli.
L'art. 1 stabilisce che ´La Regione Calabria, sulla base dei principi costituzionali e delle competenze in materia di urbanistica ed ambiente, nonchÈ delle attribuzioni in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionaleª.
L'art. 2 dispone la promozione di una ´Conferenza per la sicurezza e la cooperazione del Sudª intesa a ´rilanciare la denuclearizzazione di territori vocati all'agricoltura e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica tra le popolazioni interessateª.
L'art. 3 prevede la nomina di un ìCollegio referenteî con compiti di verifica, a seguito della cui attivit‡ il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio regionale sugli esiti dell'inchiesta esprimer‡ ´la definitiva posizione della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari o di loro residuiª (comma 2); e la adozione di ´apposite norme che regolino i controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione del proprio territorioª (comma 4).
L'art. 5 prevede misure di vigilanza e controllo necessarie per impedire ogni contiguit‡ di materiali nucleari con le popolazioni e le strutture civili ´prevenendo l'immissione di nuove consistenze dei medesimi materialiª.
L'art. 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Il ricorrente censura la legge con argomentazioni analoghe a quelle riferite alla legge della Regione Basilicata.
9.ñ La questione Ë fondata, per le medesime ragioni e in base ai medesimi argomenti gi‡ svolti a proposito della analoga legge della Regione Basilicata, nonchÈ a proposito della legge della Regione Sardegna circa l'asserita non definitivit‡ della disciplina adottata.
Anche in questo caso l'illegittimit‡ dell'art. 1 comporta necessariamente la dichiarazione di illegittimit‡ dell'intera legge: infatti l'art. 2 nuovamente si riferisce alla ìdenuclearizzazioneî di territori; l'art. 3 presuppone la possibilit‡ per la Regione di adottare una ìdefinitiva posizioneî autonoma sull'utilizzo e sul deposito nel territorio regionale di sostanze nucleari e di loro residui; e l'art. 4 finalizza le misure alla prevenzione dell'ingresso di materiali nucleari nel territorio regionale.
10.ñ Il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), Ë impugnato dalla Regione Basilicata nel testo risultante dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.
Esso, a differenza del testo originario del decreto, non individua pi˘ nel territorio del Comune di Scanzano Jonico, in Provincia di Matera, il sito per la realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Si limita invece a prevedere che la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rivenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, sia effettuata presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce ìopera di difesa militare di propriet‡ dello Statoî; e che il sito sia individuato entro un anno dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 2, sentita l'apposita Commissione tecnico-scientifica, e previa intesa in sede di conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, ovvero, in mancanza del raggiungimento dell'intesa entro il termine stabilito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 1).
La realizzazione del Deposito Ë affidata alla societ‡ gestione impianti nucleari (SOGIN s.p.a.: art. 1, comma 2), utilizzando le procedure speciali previste per le opere cosiddette strategiche dalla legge n. 443 del 2001 e dal d.lgs. n. 190 del 2002 (art. 1, comma 3).
La ìvalidazioneî del sito Ë effettuata dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dalla apposita Commissione tecnico-scientifica, previo parere dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, del Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (art. 1, comma 4-bis).
L'art. 2 prevede la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario, il quale provvede ìin deroga alla normativa vigenteî agli adempimenti relativi alla realizzazione del Deposito, fra cui l'approvazione dei progetti (comma 1, lettera f), ed Ë autorizzato ad adottare, con speciali modalit‡ e poteri, anche sostitutivi, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento e alla realizzazione del Deposito nazionale, fatte salve le sole competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale e le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici-APAT (comma 2). » prevista una speciale Commissione tecnico-scientifica composta da diciannove esperti, di cui quattro nominati dalla Conferenza unificata, espressi due dalle Regioni e due dagli enti locali. Il Presidente della Commissione (a seguito di una successiva modifica introdotta con l'art. 1, comma 106, della legge n. 239 del 2004) Ë nominato dal Presidente del Consiglio d'intesa con la Conferenza unificata (comma 3).
L'art. 3 prevede la allocazione e gestione in via definitiva dei rifiuti radioattivi di III categoria e del combustibile irraggiato nel Deposito nazionale, e la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti di I e II categoria in base ad un decreto del Presidente del Consiglio.
L'art. 4 prevede fra l'altro misure compensative a favore dei siti che ospitano impianti nucleari, e successivamente del territorio che ospita il Deposito nazionale.
L'art. 5 dispone misure di carattere finanziario; l'art. 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto.
11.ñ La ricorrente Regione Basilicata censura il decreto legge nel suo complesso, in primo luogo, lamentando la mancanza dei requisiti di straordinaria necessit‡ ed urgenza idonei a legittimare l'intervento del Governo, e quindi la violazione dell'art. 77 della Costituzione. Essa osserva che il decreto disciplina attivit‡, come la realizzazione del Deposito, destinate ad essere completate solo entro il 2008, e che non vi era urgenza di provvedere per la inerzia del Parlamento, il quale aveva in itinere l'approvazione di una legge di delega sull'argomento, dal contenuto pi˘ rispettoso delle autonomie regionali.
In secondo luogo la ricorrente lamenta la violazione delle competenze legislative della Regione in materia di tutela della salute, protezione civile e governo del territorio, in quanto la disciplina adottata produrrebbe effetti vincolanti e irreversibili, e non si limiterebbe, come sarebbe stato doveroso, a fissare principi sulla cui base le Regioni potessero dettare una ulteriore normativa.
Infine la ricorrente denuncia la violazione dei principi costituzionali di ìsussidiariet‡, ragionevolezza, leale collaborazione e previa intesa tra Stato e Regioniî, osservando che, pur avendo lo Stato competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, le funzioni amministrative dovrebbero essere svolte dagli enti territoriali ogni volta che l'ente sia coinvolto da iniziative riguardanti il suo territorio o la sua popolazione. Lo Stato, per assumere le funzioni amministrative che apparterrebbero naturaliter agli enti territoriali, dovrebbe preliminarmente esaurire una fase interlocutoria di previa intesa, coinvolgente tutte le Regioni, per procedere alla individuazione del territorio ove ubicare il deposito, e successivamente, per la realizzazione dell'opera, la Regione il cui territorio fosse stato individuato come area utile per collocarvi l'opera stessa. Solo a seguito di un infruttuoso tentativo di intesa sarebbe consentito allo Stato di avocare a sÈ le funzioni amministrative in questione. Nella normativa impugnata, invece, secondo la ricorrente, non vi sarebbe traccia dell'esaurimento di tale fase interlocutoria e l'intervento dell'esecutivo statale non sarebbe previsto come successivo ´ad un espresso atto di diniego proveniente dall'ente regionale interessatoª.
12.ñ Non puÚ accogliersi l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardivit‡ dell'impugnazione perchÈ effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, che avrebbe solo completato la disciplina. La giurisprudenza di questa Corte Ë costante nel riconoscere la tempestivit‡ della impugnazione dei decreti legge dopo la loro conversione, che ne stabilizza la presenza nell'ordinamento (cfr. sentenze n. 113 del 1967, n. 192 del 1970, n. 25 del 1996 e n. 287 del 2004).
13.ñ La censura di violazione dell'art. 77 della Costituzione, anche a volerla considerare ammissibile in quanto intesa a far valere in via indiretta una lesione delle competenze della Regione derivante dal contenuto delle norme del decreto legge, Ë infondata.
Non solo non Ë evidente, nella specie, la mancanza dei presupposti di straordinaria necessit‡ ed urgenza, che legittimano il ricorso al decreto legge (cfr. sentenze n. 29 del 1995 e nn. 6 e 285 del 2004): ma, al contrario, appare evidente come l'esigenza di prevedere una adeguata disciplina idonea a consentire la realizzazione delle opere, oggi mancanti, necessarie per un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi, evitando pericoli per la salute e per l'ambiente, configuri un valido presupposto per un intervento d'urgenza: anche se poi il completamento delle procedure e delle opere necessarie possa richiedere tempi non brevi. L'urgenza infatti riguarda il provvedere, anche quando occorra tempo per conseguire il risultato voluto.
14.ñ Passando alle censure fondate sull'art. 117 della Costituzione e sui principi di sussidiariet‡ e leale collaborazione (mentre non viene in esame un autonomo profilo attinente alla ìragionevolezzaî della legge), si deve anzitutto disattendere l'ulteriore eccezione di inammissibilit‡ avanzata dall'Avvocatura erariale, secondo cui difetterebbe nel ricorso la individuazione di singole disposizioni in ipotesi non di principio, e come tali denunciate in quanto lesive della competenza regionale.
» vero che l'impugnazione riguarda l'intero decreto legge, ma Ë altrettanto vero che il contenuto di questo Ë omogeneo e assai specifico, concernendo le competenze ed i procedimenti per la individuazione del sito in cui ubicare il Deposito nazionale e per la sua realizzazione. Pertanto l'oggetto delle censure appare sufficientemente precisato.
15.ñ La questione, sotto questi profili, Ë solo parzialmente fondata.
La competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., Ë tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria in diversi siti, ma destinati a trovare una loro collocazione definitiva che offra tutte le garanzie necessarie sul piano della protezione dell'ambiente e della salute.
» ben vero che tale competenza statale non esclude la concomitante possibilit‡ per le Regioni di intervenire, anche perseguendo finalit‡ di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002, n. 307 del 2003 e n. 259 del 2004), cosÏ nell'esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute e di governo del territorio, ovviamente nel rispetto dei livelli minimi di tutela apprestati dallo Stato e dell'esigenza di non impedire od ostacolare gli interventi statali necessari per la soddisfazione di interessi unitari, eccedenti l'ambito delle singole Regioni. Ma ciÚ non comporta che lo Stato debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di principio, lasciando sempre spazio ad una ulteriore normativa regionale.
Del pari, l'attribuzione delle funzioni amministrative il cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di rilievo nazionale puÚ essere disposta, in questo ambito, dalla legge statale, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione, e in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, vale a dire ai principi di sussidiariet‡, differenziazione ed adeguatezza.
Nella specie, la localizzazione e la realizzazione di un unico impianto destinato a consentire lo smaltimento dei rifiuti radioattivi potenzialmente pi˘ pericolosi, esistenti o prodotti sul territorio nazionale, costituiscono certamente compiti il cui esercizio unitario puÚ richiedere l'attribuzione della competenza ad organi statali.
16.ñ Tuttavia, quando gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, impone che siano adottate modalit‡ di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n. 303 del 2003).
Il livello e gli strumenti di tale collaborazione possono naturalmente essere diversi in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all'intensit‡ delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte.
Nella specie, i procedimenti configurati dal decreto legge impugnato concernono sia la individuazione del sito in cui collocare il Deposito, e dunque la scelta dell'area pi˘ idonea sotto il profilo tecnico e in relazione ad ogni altra circostanza rilevante, sia la concreta localizzazione e la realizzazione dell'impianto.
Sotto il primo profilo Ë corretto il coinvolgimento, che il decreto legge attua, delle Regioni e delle autonomie locali nel loro insieme, attraverso la Conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie locali, chiamata a cercare l'intesa sulla individuazione del sito (art. 1, comma 1, del decreto legge impugnato). Naturalmente, ove l'intesa non venga raggiunta, lo Stato deve essere posto in condizioni di assicurare egualmente la soddisfazione dell'interesse unitario coinvolto, di livello ultraregionale. Pertanto, non si presta a censure la previsione secondo cui, in caso di mancata intesa, la individuazione del sito Ë rimessa, secondo uno schema ben noto ed usuale, ad un provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e dunque col coinvolgimento del massimo organo politico-amministrativo, che assicura il livello adeguato di relazione fra organi centrali e autonomie regionali costituzionalmente garantite.
Parimenti appare idonea ad assicurare la tutela degli interessi degli enti territoriali la previsione secondo cui, nella apposita Commissione tecnico-scientifica incaricata di fornire pareri e studi, quattro membri sono nominati dalla Conferenza unificata, mentre il Presidente (in base alla modifica introdotta nell'art. 2, comma 3, del decreto legge dall'art. 1, comma 196, della legge n. 239 del 2004) Ë nominato dal Presidente del Consiglio d'intesa con la medesima Conferenza unificata.
17.ñ Quando perÚ, una volta individuato il sito, si debba provvedere alla sua ìvalidazioneî, alla specifica localizzazione e alla realizzazione dell'impianto, l'interesse territoriale da prendere in considerazione e a cui deve essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela, Ë quello della Regione nel cui territorio l'opera Ë destinata ad essere ubicata. Non basterebbe pi˘, a questo livello, il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il cui intervento non puÚ sostituire quello, costituzionalmente necessario, della singola Regione interessata (cfr. sentenze n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004).
Da questo punto di vista, la disciplina recata dal decreto legge impugnato Ë carente. Infatti essa prevede che alla ìvalidazioneî del sito provveda il Consiglio dei ministri, sulla base degli studi della Commissione tecnico-scientifica, e sentiti i soli pareri di enti nazionali (l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, il CNR e l'ENEA: art. 1, comma 4-bis). A sua volta il Commissario straordinario statale provvede, fra l'altro, anche in deroga alla normativa vigente, ad approvare i progetti (art. 2, comma 1, lettera f).
» dunque necessario, al fine di ricondurre tali previsioni a conformit‡ alla Costituzione, che siano previste forme di partecipazione al procedimento della Regione interessata, fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali.
Una garanzia minima della Regione Ë invece presente nella previsione del comma 2, primo periodo, dell'art. 2, ai cui sensi il Commissario straordinario Ë autorizzato ad adottare, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento e alla realizzazione del Deposito nazionale, ma operando con le modalit‡ e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Infatti il comma 4, secondo periodo, di detto art. 13 prevede che, ove il Commissario, decorso un termine per l'adozione degli atti necessari da parte delle amministrazioni competenti, provveda in sostituzione, in caso di competenza regionale i provvedimenti siano comunicati al Presidente della Regione, il quale, entro quindici giorni, puÚ disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente.
Quanto alle procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, cui provvede, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, il Presidente del Consiglio con proprio decreto, vale osservare che per tale messa in sicurezza ìsi applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2î del decreto, fatta eccezione per quelle speciali previste dalla legge n. 443 del 2001 e dal d.lgs. n. 190 del 2002. Pertanto, anche a seguito della dichiarazione di parziale illegittimit‡ costituzionale degli art. 1 e 2, a tali procedure vengono ad essere estese le garanzie previste per quelle relative al Deposito nazionale.
In definitiva, i soli artt. 1, comma 4-bis, e 2, comma 1, lettera f, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono idonee forme di partecipazione al procedimento da parte della Regione nel cui territorio l'opera sia destinata ad essere realizzata.
Avendo la Corte deciso il merito del ricorso, non vi Ë luogo a procedere in ordine alla istanza di sospensione del decreto legge impugnato, formulata dalla ricorrente Regione Basilicata.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale della legge regionale della Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato);
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale della legge regionale della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59);
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale della legge regionale della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della salute dei cittadini);
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di ìvalidazioneî del sito;
dichiara l'illegittimit‡ costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f, del predetto decreto legge n. 314 del 2003 nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti;
dichiara non fondata, salvo quanto disposto nei capi d ed e, la questione di legittimit‡ costituzionale del predetto decreto legge n. 314 del 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 77 e 117 della Costituzione, nonchÈ ai principi costituzionali di sussidiariet‡, di ragionevolezza e di leale collaborazione, dalla Regione Basilicata con il ricorso in epigrafe (r.ric. n. 40 del 2004).
CosÏ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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